In questa breve trattazione esamineremo l’evoluzione della normativa fiscale riguardante l’associazionismo non profit ed in particolare l’area dell’associazionismo sportivo dilettantistico.
La prima norma che evidenzia l’interesse del legislatore in questo settore è il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, meglio conosciuto come riforma del settore non profit; esso è composto da due sezioni, la prima riguardante la disciplina fiscale degli enti non commerciali la seconda l’istituzione e la disciplina delle ONLUS.
Per la trattazione della materia in argomento ci soffermeremo ad analizzare la prima sezione.
In essa stabilisce che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati, purché, gli scopi istituzionali, risultino da atto costitutivo o statuto, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che contengano una serie di clausole quali:
a- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento in altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica attività o salvi diversa destinazione imposta dalla legge;
c- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettivatà del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e/o modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed eleggibilità libera degli organi amministrativi e il principio del voto singolo, sovranità dell’ assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti,
f- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Il termine per l’adeguamento degli statuti per le associazioni già costituite prima del primo gennaio 1998 fu fissato al diciotto dicembre 1998 termine esteso successivamente al trentuno dicembre 1998.
Ulteriori prescrizioni sono state poi previste dal decreto in oggetto quali:
- la disciplina delle occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi,
- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività istituzionali .
- la determinazione dei redditi e l’obbligo di contabilità separata per le attività commerciali
- la perdita della qualifica di ente non commerciale,
- le agevolazioni temporanee per lo trasferimento di beni patrimoniali
- il regime forfetario di determinazione del reddito; trattasi di una nuova forma di determinazione forfetaria del reddito imponibile, ma, la norma ribadisce anche l’applicabilità della normativa di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398
Relativamente a quest’ultimo punto, è da segnalare l’importanza della legge 16 dicembre 1991 n°398.
LA LEGGE 16 dicembre 1991 n°398.
Rappresenta il regime principe di determinazione delle imposte per le associazioni non profit, largamente adottato soprattutto nel settore sportivo dilettantistico. Trattasi di un particolare metodo forfetario di determinazione delle imposte applicabile agli enti non commerciali in generale, che prevede il versamento delle imposte dirette sulla base di un coefficiente di redditività ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
La legge 398/91 è applicabile qualora non venga superato un tetto massimo del volume degli introiti.
Per ciò che concerne gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, che gli stessi devono:
- versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;
- annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Come vedremo in seguito la legge in oggetto subirà una serie di modifiche volte a migliorarne la convenienza per le società ed i sodalizi che la adottano.
Andremo ora ad esaminare una serie di norme che, a differenza del dlgs 460/97, si occuperanno esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche; usciamo quindi dall’alveo del non profit in generale per entrare nella “nicchia” delle associazioni sportive dilettantistiche
ART. 25 legge 13 maggio 1999 n°133
L’art. 25 legge 13 maggio 1999 n°133 rappresenta la prima norma che detta disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Tale articolo si snoda in sei prescrizioni fondamentali.
- Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da Enti di Promozione Sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo ( lire 100.000.000) fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
- Riduzione del coefficiente di redditività di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 al 3% (prima era 6%).
- La detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, con il limite massimo di lire 1.000.000 per le persone fisiche e di lire 500.000 per le persone giuridiche.
- I pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a lire 100.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
- La possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o delle FSN o dagli Enti di Promozione Sportiva di erogare compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, in esenzione di ritenuta fiscale per importi inferiori al lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente. Le somme in eccesso saranno soggette a ritenuta a titolo d’imposta per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono comunque esclusi dalla agevolazione in oggetto i dipendenti, i professionisti e gli esercenti attività d’impresa di cui al D.P.R. 917 del 22/12/1986.
Discende comunque un obbligo di certificazione in capo al soggetto erogante relativamente ai compensi corrisposti anche se non assoggettati a ritenuta e la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Riguardo agli aspetti previdenziali l’INPS con circolare n°121 del 27/06/2000 ha stabilito che gli importi rientranti nel limite della franchigia non sono soggetti al contributo della legge 335/95.
ART. 37 legge 342 del 21 novembre 2000
Con questa norma il legislatore apporta una serie di modifiche alla disciplina dell’articolo 25 della legge 133/1999, confermando l’interesse del legislatore nei confronti dello sport dilettantistico. In particolare viene elevato il limite massimo di detraibilità fiscale per le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, fissandolo in lire 2.000.000 per le persone fisiche e in lire 2.000.000 o 2% del reddito d’impresa per le persone giuridiche . Rimane fermo l’obbligo di transazione attraverso una idonea documentazione bancaria o postale.
Alla norma che prevede l’esclusione dal reddito imponibile dell’attività commerciale connessa all’attività istituzionale e per la raccolta pubblica di fondi delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o delle FSN o dagli Enti di Promozione Sportiva che si avvalgono del regime fiscale della legge 398/91, è stato tolto il carattere di saltuarietà e occasionalità, due elementi che ponevano diversi dubbi di interpretazione.
E’ stato elevato il limite oltre il quale occorre una idonea documentazione di tipo bancario o postale per le operazioni inerenti l’attività istituzionale e per i proventi corrisposti a qualsiasi titolo; tale limite è stato fissato in lire1.000.000.
La modificazione più rilevante riguarda il regime dei compensi in esenzione.
L'articolo 37 , comma 1, della legge n. 342 del 2000 ha infatti variato la disciplina dei compensi corrisposti delle associazioni sportive dilettantistiche, intervenendo sugli articoli 67, comma 1, lettera m) e 69, comma 2, del TUIR.
In particolare, la nuova disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera m) citato riconduce fra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualsiasi altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. A questi compensi e' riservato un particolare trattamento agevolativo: i primi 10 milioni di lire corrisposti non concorrono alla formazione del reddito, i successivi 40 milioni di lire sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto con applicazione della medesima aliquota.
Con la locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il legislatore ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in esame, escludendo, in sostanza, dal trattamento fiscale agevolato i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alle realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si e' voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.
La disposizione e' riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.
Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività' sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri.
Rientrano, quindi, nella disciplina di cui alla lettera m), dell'articolo 67 del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo.
Al contrario, il presupposto dell'agevolazione fiscale in argomento non e' configurabile in capo a soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa.
Si precisa, infine, che per la riconducibilità dei compensi in argomento nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, e' necessario il concorso di due condizioni:
a) deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo);
b) la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).
ART. 90 Legge 27 dicembre 2002 n° 289
L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le società sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico.
In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.
Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stesso articolo 90.
Le novità introdotte in materia sono le seguenti:
- estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche;
- inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale; con tale modifica normativa e' stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991; tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro (360 milioni di lire), e' stato elevato ad euro 250.000,00.
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti;
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ;
- facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- regime agevolativo per le spese di pubblicità ; il comma 8 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità.
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; il comma 5 stabilisce che "gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa". L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche; la nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500,00 (il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).
L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.
Il comma 18 stabilisce, altresì, che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.
Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Si osserva che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.
Il reddito delle società sportive dilettantistiche e', pertanto, determinato in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia in forza del comma 1 dell’articolo in esame, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro" - possono trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche le disposizioni agevolative contenute nel TUIR.
Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.
Quali società di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile.
Compensi corrisposti a sportivi dilettanti
Il comma 3 reca modifiche agli artt. 67e 69 del TUIR.
In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
La norma integra la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 69, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività' di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività' di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività' amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica.
L'art. 90, comma 3, lett. b), modifica l'art. 67, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500,00 euro".
In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500,00 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500,00 euro l'importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi imponibili, al netto cioè dell'importo escluso dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta e' applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500,00 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500,00 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di
acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta e' operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 12 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si evidenzia che il Dlgs 276 del 10 settembre 2003, meglio noto come legge Biagi, ha previsto nel comma 3 dell’art. 61, tra le cause di esclusione della riconducibilità delle collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto, ad un programma di lavoro o ad una sua fase, le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Dipendenti pubblici.
Il comma 23 prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'attività' svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
Registro Coni.
I commi 20, 21 e 22 sanciscono la nascita del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, requisito essenziale per assumere il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura; il Coni provvederà a trasmetterlo annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Legge 21 maggio 2004 n. 128
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 18 della legge 289/2002, concernente le clausole necessarie a garantire l’assenza del fine di lucro e ad assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma non è stato mai emanato. Per colmare questa lacuna il legislatore è intervenuto con la legge n. 128 del 21/5/2004 stabilendo che nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni;
È stata prescritto anche il divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
L’ultimo comma della legge in oggetto, ha provveduto anche ad abrogare i commi 20, 21 e 22 della legge 289/2002, che sancivano la nascita del Registro Coni.
Tuttavia, con il decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, il Governo, stabilendo che il Coni è l’unico Ente certificatore per lo sport in Italia, ha di fatto riattivato il Registro e ne ha posto l’iscrizione come elemento essenziale per godere delle agevolazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2002 n° 289.
art. 25 - Legge del 13/05/1999 n. 133
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Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale.
Titolo del documento:
Distribuzioni tributarie in materia di associazioni
sportive dilettantistiche.
Testo: in vigore dal 01/01/2001 modificato da: L del 23/12/2000 n. 388
art. 33
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo
scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle
addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei
suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per
la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto
articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a
ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni
proloco.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche'
riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di
cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di
eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non
superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita'
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
Servizio di documentazione tributaria
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a
lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
Legge del 13/05/1999 n. 133 - art. 25 "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3
percento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati
sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a
consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle
agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
6. (Comma abrogato).
art. 37 - Legge del 21/11/2000 n. 342
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Titolo del provvedimento: Misure in materia fiscale
Titolo del documento: Disposizioni tributarie in materia di associazioni
sportive dilettantistiche.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera
i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in
denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a
due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la
lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: "c-octies) le erogazioni
liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive
dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e'
sostituita dalla seguente: "m) le indennita' di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di
attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per
un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire
10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese
Servizio di documentazione tributaria documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni,
concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
Legge del 21/11/2000 n. 342 - art. 37 fisiche. La ritenuta e'
a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a
lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il
predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni
di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte
dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla
formazione del reddito complessivo. 2. Per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si
avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile,
per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un
importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita'
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a
lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per
cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati
sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a
consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la
decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi
derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 2000. Restano
salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione
di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno
assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i
rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25
della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.
art. 90 - Legge del 27/12/2002 n. 289
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Titolo del provvedimento: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - supplemento ordinario)
art. 90
Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica Testo: in vigore dal
23/05/2004
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di
lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa'
e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite
dalle seguenti: "a 7.500 euro". 4. Il CONI, le Federazioni sportive
nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del
4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti
del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dallaseguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata. 10.
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia
per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i
mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive
dilettantistiche con personalita' giuridica. 13. Il Fondo e' disciplinato
con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in
relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il
credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei
limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera
entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da
decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di
lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con
atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello
statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive
dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita'
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati,
anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princi'pi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per
le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le
modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di'
scioglimento delle societa' e delle associazioni; 18-bis. E' fatto divieto
agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in
altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'a'mbito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI,
ovvero nell'a'mbito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva. 18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti
di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione
sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in
tale senso dall'assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. (Comma abrogato)
21. (Comma abrogato)
22. (Comma abrogato)
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di
lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono
essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della
presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale
a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria
legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita'
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti.
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
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Circolare del 22/04/2003 n. 21
Oggetto:
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per 'attivita' sportiva
dilettantistica
Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in materia di attivita' sportiva
dilettantistica, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Detto articolo disciplina sotto il profilo giuridico
le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevola lo sviluppo
del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad
ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello
sport dilettantistico. Le principali novita' introdotte in
materia sono le seguenti:
- estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche (comma 1);
- inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11);
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici
previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del TUIR, ai
compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
- facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal
CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva
alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
- regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8);
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e
delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche (comma 9).
Testo:
INDICE
PREMESSA
1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
1.1 Denominazione, requisiti statutari
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica
1.3 Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica
2.4 QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
2.1 Associazioni sportive dilettantistiche
2.1.1. Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita della qualifica
di ente non commerciale (art. 90, comma 11)
2.1.2. Art. 111, commi 3 e 4-quinquies
2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro
3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO
DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art.
90, comma 1)
3.1 Legge n. 398 del 1991
3.1.1 Imposte sui redditi
3.1.2 Imposta sul valore aggiunto
3.1.3 Adempimenti
3.2 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive
dilettantistiche
3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile
4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE
DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art.
90, comma 2)
4.1 Decorrenza
4.3 Esercizio dell'opzione
5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3)
5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90,comma 23)
5.4 Decorrenza
5.5 Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI CUI
ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10)
7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma
4)
8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8)
9. ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5)
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6)
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa
(art. 90, comma 7)
10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9)
PREMESSA
L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di
attivita' sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico
le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo
del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad
ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici
fiscali in favore dello sport dilettantistico. La disciplina giuridica
delle associazioni sportive e delle societa'
sportive dilettantistiche e' contenuta nei commi 17 e 18. Dette
disposizioni assumono particolare rilievo poiche' individuano le tipologie
soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico. In
particolare, viene introdotta una nuova tipologia di societa' di capitali che si
caratterizza per le finalita' non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento
giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la
prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una
configurazione associativa tipica.
Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si
applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantisti coprevisti
dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stessoarticolo 90.
Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico
sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonche' nel comma 23 dell'art. 90.
Le novita' introdotte in materia sono le seguenti:
- estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche (comma 1);
- inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
(comma 11);
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici
previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai
compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi di
cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
- facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi
corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di
promozione sportiva alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche
(comma 4);
- regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8);
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche (comma 9).
1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
1.1 Denominazione, requisiti statutari.
L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti
necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con
o senza personalita' giuridica) e delle societa' sportive dilettantistiche
costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e lesocieta'
sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la
finalita' sportiva e la ragione o la denominazione socialedilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, altresi', che lo statuto e l'atto costitutivo di
entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per
garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto deglialtri
principi indicati dalla stessa norma.
A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni
regolamentari, stabilisce espressamente che: "Con uno o piu' regolamenti,
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti
principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita'
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita'
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali o alle
discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo."
Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto
costitutivo, nonche' in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite
dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art.
90, le associazioni e societa' sportive dilettantistiche non possono beneficiare
del particolare regime agevolativo ad esse riservato. Parimenti
costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della
denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere
utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni
rivolte al pubblico. Le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte
nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art.
90 della legge n. 289. A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90
stabilisce che "Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche'
le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono
disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e'
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992, n. 138".
Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI puo' assolvere, per
l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli
organismi sportivi dilettantistici ed e', quindi, particolarmente utile anche ai
fini dell'attivita' di controllo.
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni
sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361.
Come gia' chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la
denominazione indicata dal comma 17 dell'art. 90 e sono tenute ad adeguare il
contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle
disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire,
senza soluzione di continuita', delle agevolazioni previste dalle vigenti
disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90
della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalita' e
nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso
articolo 90.
1.3 Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90
della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore
previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
Dette societa' sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90
"secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalita' di lucro".
Anche le societa' in argomento devono indicare nella denominazione e ragione
sociale la finalita' sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e
l'atto costitutivo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal
fine valgono le modalita' e i termini previsti dal regolamento da emanarsi ai
sensi dello stesso comma 18 dell'art. 90.
2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
2.1 Associazioni sportive dilettantistiche.
2.1.1 Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale (art. 90, comma 11.
Il comma 11 dell'articolo 90 in commento aggiunge in fine all'articolo 111-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
Con tale modifica normativa e' stata estesa alle associazioni sportive
dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di
ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili.
Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di
enti non commerciali, ancorche' non rispettino i limiti ed i
parametri indicati dai commi 1 e 2 del citato art. 111-bis del TUIR.
2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies.
Per fruire del regime agevolativo recato dall'art. 111, comma 3, del
TUIR, che prevede la detassazione di determinate attivita', le associazioni
sportive dilettantistiche in argomento devono integrare, ove occorra, le
clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al piu' volte citato
comma 18 dell'art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con quelle previste dal comma
4-quinquies dello stesso art. 111.
2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro.
Si chiarisce che le societa' sportive dilettantistiche costituite in
societa' di capitali, ancorche' non perseguano il fine di lucro, mantengono,
dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in
quanto societa' di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a)
del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione
tributaria degli enti in questione.
Il reddito delle societa' sportive dilettantistiche e', pertanto,
determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II,
Capo II, del TUIR relative alle societa' e agli enti commerciali.
Nei confronti delle societa' sportive dilettantistiche non possono,
quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non
commerciali, recate dagli articoli 108 e seguenti del TUIR, ivi comprese
quelle contenute nell'art. 111, concernente gli enti non commerciali di tipo
associativo.
Si precisa tuttavia che - in forza dell'articolo 90, comma 1, della
legge n. 289 del 2002, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche
alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro" - puo' trovare applicazione nei confronti delle
societa' sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 111,
comma 3, del TUIR.
Secondo quest'ultima disposizione per alcune associazioni espressamente
previste, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, "non si
considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati".
La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza
fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri
soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari
finalita'.
Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa' sportive
dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche,
devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al
piu' volte citato comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal comma
4-quinquies dello stesso articolo 111.
Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 111-bis, comma 4,
del TUIR, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del
2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le
associazioni sportive dilettantistiche.
3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO
DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(art. 90, comma 1).
L'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come
gia' anticipato, un'importante novita' consistente nell'estensione delle
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche "alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro."
3.1 Legge n. 398 del 1991.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro,
costituite a partire dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della
legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni
anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono
optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del
1991 e successive modificazioni.
I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le
societa' in argomento sono i seguenti.
3.1.1 Imposte sui redditi.
In forza dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito
imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato
applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita'
commerciali il coefficiente di redditivita', fissato dall'art. 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo
l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Con riferimento alle societa' sportive dilettantistiche in esame, ai
fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa
prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto della
qualificazione tributaria soggettiva delle societa' di capitali per le quali
tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito
d'impresa.
Pertanto, dette societa' devono applicare il coefficiente di
redditivita' del 3 per cento, stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n.
398, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il
reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del TUIR, escluse le plusvalenze
patrimoniali. Al reddito cosi' determinato si aggiunge l'intero importo
delle plusvalenze patrimoniali.
Sono esclusi dall'ammontare dei proventi da assoggettare al
coefficiente di redditivita' quelli che, per espressa disposizione di legge,
non concorrono alla formazione del reddito, quali i proventi indicati nel
comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 nel limite
annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3).
Si precisa, altresi', che non concorre alla determinazione del reddito
delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle societa'
sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di addestramento e di
formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Si ricorda, infine, che, anche per le societa' sportive
dilettantistiche, i corrispettivi di cui all'articolo 111, comma 3, del
TUIR, ricorrendo le condizioni ivi richiamate, non sono fiscalmente
rilevanti (vedasi paragrafo 2.2).
3.1.2 Imposta sul valore aggiunto.
In forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con DPR 30
dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano
per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano
per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attivita' commerciali
connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall'articolo 74,
sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da
quest'ultimo articolo trova applicazione anche per quei proventi percepiti
in relazione ad attivita' non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.
L'art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione
dell'IVA, la detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 e' forfettizzata
con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche
percentuali di detrazione forfettizzata:
- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e'
forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle
operazioni stesse;
- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad
un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le
associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in
mancanza di un'espressa previsione normativa godono della detrazione del
cinquanta per cento stabilita, in via generale, dal citato sesto comma
dell'articolo 74.
Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di
societa' di capitali senza fine di lucro.
3.1.3 Adempimenti.
L'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999
disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive
dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono:
- versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante
delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilita'
di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a
norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del
mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi
provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con
riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio
1997 opportunamente integrato;
- annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio
1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999,
che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali
nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di
lucro il modello di cui al DM 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i
componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del
reddito.
Quali societa' di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro
obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste
dal codice civile.
3.2. Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni
sportive dilettantistiche.
Si ricorda che il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la
semplificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ha previsto che le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle
manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli
d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario
(SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Questo sistema di certificazione si pone come modalita' facoltativa
rispetto a quella ordinaria che prevede l'emissione di titoli di accesso
mediante appositi misuratori fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e
23 luglio 2001 (il cui termine per l'installazione e' stato prorogato al 30
giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della stessa legge n. 289 del 2002).
In sostanza, quindi, il DPR n. 69 del 2002 consente alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche di sottrarsi all'obbligo di
installare i misuratori fiscali.
Facilitazioni sono previste per l'annotazione delle movimentazioni e
per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati
da ciascuna associazione o societa' sportiva dilettantistica.
In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che
l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso
e degli abbonamenti delle associazioni o societa' sportive dilettantistiche
vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti
modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello
riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva;
il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo
riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli
abbonamenti non utilizzati.
I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli
elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo,
serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 20
novembre 2002, per l'approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28
novembre 2002, n. 279.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli
pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove
non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le
disposizioni del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, il quale peraltro, all'art.
2, comma 1, lett. hh) esonera dall'obbligo di certificazione "le cessioni e
le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche
che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...".
Detta disposizione si applica anche alle societa' sportive
dilettantistiche senza fine di lucro.
3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile.
Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di
lucro, che si avvalgono della legge n. 398 del 1991, si applica la
disposizione contenuta nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge
n. 133 del 1999, cosi' come modificata dall'art. 37 della legge 21 novembre
2000, n. 342, in base alla quale "per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione
sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare
il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non
superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo
complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni
nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta
pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo".
Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come
precisato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente
quello di cento milioni di lire per periodo d'imposta, pari a 51.645,69
euro, fissato con il decreto 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE
DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2).
Ai fini dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 e' necessario che
i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta
precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato
dall'anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo
superiore a quello stabilito normativamente.
Tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del
1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in
185.924,48 euro (360 milioni di lire), e' stato elevato a 250.000 euro
dall'art. 90, comma 2, della legge n. 289.
Si precisa che l'elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi
per fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche
alle associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell'art.
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66.
4.1 Decorrenza.
Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90,
il nuovo limite si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge".
In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche
possono fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, purche' nel periodo d'imposta
precedente siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un
importo non superiore a 250.000 euro.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro,
quali nuovi soggetti, potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398
dal primo periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora ritengano
di conseguire nel medesimo periodo proventi di natura commerciale per un
ammontare non superiore a 250.000 euro.
Al fine dell'operativita' del nuovo limite occorre, pertanto, operare
la seguente distinzione:
- soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- soggetti di nuova costituzione.
a) Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono
beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del
1991 a decorrere dal periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2003, a
condizione che nel periodo d'imposta precedente, 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare
complessivo non superiore a 250.000 euro.
b) Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Circolare del 22/04/2003 n. 21
I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 gia' dal
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, sempreche' abbiano conseguito
nel periodo d'imposta ad esso antecedente proventi commerciali per un
importo non superiore a 250.000 euro.
Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l'esercizio sociale 1
luglio - 30 giugno possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398
del 1991 per il periodo d'imposta 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003, se nel
periodo d'imposta precedente, chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito
proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro e sempre
che tale limite non sia superato durante il periodo d'imposta 2002 - 2003.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle
disposizioni della legge n. 398 per l'anno 2003, prendendo come riferimento
temporale, ai fini della verifica del limite d'importo di cui trattasi, lo
stesso periodo d'imposta considerato ai fini delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime
agevolativo ai fini IVA nell'anno 2003 i soggetti che nel periodo d'imposta
chiuso al 30 giugno 2002 abbiano conseguito proventi per un ammontare non
superiore a 250.000 euro e sempre che tale importo non sia superato nel
corso del periodo d'imposta iniziato il 1 luglio 2002.
c) Soggetti di nuova costituzione.
Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di
nuova costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del
1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi
commerciali per un ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando
l'importo previsto nella dichiarazione d'inizio attivita' di cui all'art. 35
del DPR n. 633 del 1972.
4.2 Esercizio dell'opzione.
Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10
novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di
determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da
comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle
scritture contabili.
Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare, che intendono avvalersi, per il periodo d'imposta 2003, delle
disposizioni agevolative recate dalla citata legge n. 398 del 1991,
manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin
dall'inizio del periodo o dell'attivita', fermo restando l'obbligo di
comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del
1997. Sulla base di quest'ultima disposizione la comunicazione, considerato
che trattasi di soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA, va effettuata con le modalita' e i termini previsti per
la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica
modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. La dichiarazione di
riferimento e' quella da presentare nel 2004 per i redditi relativi al
periodo d'imposta 2003.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
l'opzione si manifesta per l'esercizio 2002 - 2003, in forza dell'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997, attraverso
comportamenti concludenti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2003 e
la comunicazione va effettuata con le modalita' e i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in corso al 1 gennaio 2003.
5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3).
L'art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e
83 del TUIR.
5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.
In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 81,
comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
La norma integra la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), del
TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo
previsto dagli articoli 83, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n.
133 del 1999 particolari rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a societa' o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le
prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuita' nel tempo, la
coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica
del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna
valutare se per lo svolgimento dell'attivita' di collaborazione siano
necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate
all'attivita' di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto,
escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la
previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione
nell'attivita' amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto,
nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di
segreteria di un'associazione o societa' sportiva dilettantistica, quali ad
esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta
della contabilita' da parte di soggetti non professionisti.
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.
L'art. 90, comma 3, lett. b), modifica l'art. 83, comma 2, del TUIR
sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le
seguenti "a 7.500 euro".
In forza di tale modifica, le indennita', i rimborsi forfetari, i premi
e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono
a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel
periodo d'imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500
euro l'importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del
TUIR che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si
ricorda che l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce
che su tali somme le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire
40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta e' a titolo di acconto per
la parte imponibile che eccede il predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre
2000, i redditi imponibili, al netto cioe' dell'importo escluso dalla
formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due
fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta e'
applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR
sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalita':
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di
acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a
titolo d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la
ritenuta e' operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall'art. 11 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In base alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, cosi'
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 289 del 2002,
l'aliquota per il primo scaglione di reddito e' fissata dal 1 gennaio 2003
nella misura del 23%.
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23).
L'art. 90, comma 23, prevede la possibilita' per i dipendenti pubblici
di prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attivita' a favore
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
L'attivita' svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai
dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare
tale da non configurarsi come indennita' e rimborsi di cui all'art. 81,
comma 1, lett. m) del TUIR.
5.4 Decorrenza.
Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del TUIR dal comma 3
dell'art. 90 hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2003.
Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'art 81,
comma 1, lett. m), i compensi erogati, a partire dal 1 gennaio 2003, da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche a fronte di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
gestionale di natura non professionale.
Il nuovo limite di importo fissato dall'art. 83, comma 2, del TUIR, si
applica alle somme percepite a partire dal 1 gennaio 2003.
5.5 Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione.
L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto
l'art. 10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la
progressivita' dell'imposizione.
In base al comma 1 dell'art. 10-bis del TUIR dal reddito complessivo,
aumentato del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e al netto degli
oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, si deduce l'importo di 3.000
euro.
Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a
prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in
considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta.
La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-bis, nella
misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 10-bis (deduzioni per
redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro
autonomo e di esercizio d'impresa minore) e degli oneri deducibili di cui
all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito
d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro.
Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme
di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), eccedenti 28.158,28 euro, che
concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui
all'art. 81, comma 1, lett. m), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta fino all'importo di 20.658,28 euro, eccedenti i 7.500
euro, non concorrono invece alla formazione del reddito complessivo.
Pertanto, la deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione di cui all'art. 10-bis del TUIR opera esclusivamente nei
confronti dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR che
eccedono l'importo di 28.158,28 euro.
Si precisa, infatti, che l'art. 25, comma 1, ultimo periodo, della
legge n. 133 del 1999, dispone che la parte dell'imponibile assoggettata a
ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo
ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di
cui al citato art. 11 del TUIR.
6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI
CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10).
L'art. 90, comma 10, stabilisce che: "all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo
unico delle imposte sui redditi sono soppresse".
In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che
relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di
determinazione del reddito, il valore della produzione netta puo'
determinarsi aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle
retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno
piu' sommate le indennita' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera
m) del TUIR.
Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle societa' che alle
associazioni sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista
dall'art. 1, comma 1 della legge n. 398 del 1991.
Si segnala, infine, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002
ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997. In forza di tale modifica non sono piu' compresi tra i
compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile
IRAP le somme di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
Pertanto, la norma consente alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398
del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile
IRAP le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i
compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4).
Il comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le
Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui
contributi erogati alle societa' ed alle associazioni sportive
dilettantistiche.
Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facolta' di non applicare la
ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli
stessi erogati alle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600
del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province,
dai comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad
imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali deve essere
operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento a titolo
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del
quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni
strumentali, corrisposti alle societa' sportive dilettantistiche di capitali
privati.
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche,
rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi
destinati allo svolgimento di attivita' commerciali, esclusi quelli per
l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e
dagli altri enti pubblici e privati.
Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n.
289 in esame prevede la facolta' per il CONI, le Federazioni sportive e per
gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a
titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui
trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai
sensi del Capo VI del titolo I del TUIR.
8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8).
Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i
corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono
attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo
di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di
pubblicita'".
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte
sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che
vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di
pubblicita' e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante
ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state
sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni
successivi.
Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica
attivita' del beneficiario della medesima.
9 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5).
Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli
atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro
in misura fissa".
Il citato comma 5 dispone, quindi, l'assoggettamento all'imposta di
registro in misura fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e
di trasformazione posti in essere dalle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonche' dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'agevolazione e' riconosciuta
solo qualora detti atti siano direttamente connessi allo svolgimento
dell'attivita' sportiva.
La disposizione in esame introduce una novita' per quanto riguarda gli
atti di costituzione, per i quali l'art. 4 parte I della Tariffa allegata al
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro) prevede, invece, ordinariamente l'assoggettamento a
tassazione in misura proporzionale o fissa a seconda della natura dei beni
oggetto di conferimento all'atto della costituzione.
L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con
riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con
l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe
ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6).
Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "al
n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: <<e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI>>".
Con tale norma e' disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90,
comma 7).
Il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che
"all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole <<organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)>> sono inserite le seguenti: <<e le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche>>".
Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle
tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre
1972, n. 641.
Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativa
generalizzata, consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo
tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le societa' e le associazioni
sportive dilettantistiche.
10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9).
In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti
novita' al regime preesistente.
Art. 90, comma 9, lettera a).
Nell'art. 13-bis, comma 1, del TUIR e' stata sostituita la lettera
i-ter. La nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni
liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione
dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun
periodo di imposta non superiore a 1500 euro (il limite fissato dall'art 37
della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).
Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il
versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Tra le modalita' di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle
gia' indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n.
207/E del 16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito,
bancomat, assegni non trasferibili intestati alle societa' o associazioni
sportive destinatarie dei versamenti.
Le predette modalita' di versamento devono essere osservate qualunque
sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata.
Per quanto riguarda i destinatari dell'erogazione si precisa che la
norma in esame gia' si riferiva, anche nel previgente testo, alle
associazioni sportive dilettantistiche, ricomprese nella sintetica
espressione "societa' sportive dilettantistiche" e si estende ora anche alle
nuove societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro.
Art. 90, comma 9, lettera b).
L'art. 90, comma 9, lettera b), ha modificato l'art. 65, comma 2 del
TUIR, con l'abrogazione della lettera c-octies) che prevedeva la
deducibilita', nella determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni
liberali in denaro a favore delle societa' sportive dilettantistiche per un
importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato.
Si fa presente, tuttavia, che l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 non
ha apportato modifiche all'art. 91-bis del TUIR, cosi' come modificato
dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-bis,
inserito nel Capo I del Titolo II del TUIR, prevede, tra l'altro, che
"dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un
importo pari al 19 per cento (omissis) dell'onere di cui all'art. 13-bis,
comma 1, lettera i-ter)".
Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi societa' e enti commerciali
oppure enti non commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche possono operare la
detrazione del 19 per cento calcolata sullo stesso importo complessivo
fissato per le persone fisiche, attualmente, quindi, non superiore a 1500
euro in ciascun periodo d'imposta.
Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalita'
di versamento di cui all'art. 13-bis, lettera i-ter, del TUIR.
Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art.
13-bis, lettera i-ter) - e, conseguentemente, dall'art. 91-bis - del TUIR,
e' necessario che l'organismo destinatario della liberalita' sia
identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale indicata nel
comma 17 dell'art. 90 in commento. Detta denominazione o ragione sociale,
infatti, come gia' chiarito, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e
manifestazioni esterne dell'ente.
Titolo del provvedimento:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di
materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita'
cinematografiche e dello spettacolo.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22/05/2004)
art. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2004, n.
72.
Testo: in vigore dal 23/05/2004
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per
contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo,
nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo, e'convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presentelegge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72.
Testo: in vigore dal 23/05/2004
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di
opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e
la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le
violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti
telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un
idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di
Servizio di documentazione tributaria
adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni
previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti
obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto,
l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata
visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71 sexies, 71-septies e
174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive
modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle
seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica alpubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa;".
4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e
repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2
dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di
servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in
proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli
autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei
fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti
dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle
violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili,
quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni
gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di
supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento
dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel
comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,
e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi
o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto,
nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza
o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da
quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o
autorizzazione stessa"".
All'articolo 2:
al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo
di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi,
nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti
concessi";
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese
di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed
all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima
normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il
riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse
sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del
decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore
del cinema', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse
culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del
preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai
sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,
con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo
della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi
dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le
seguenti: "non hanno natura regolamentare e"";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e della Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni
caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo
precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al
medesimo comma 83, dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse
giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma
restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei
fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione
non puo' superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo
statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel
consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente,
oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni
consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei
finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della
fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro
ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di
composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio
di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e'
subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la
gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori
privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere
collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata.
Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione".
3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni
liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali non avente natura regolamentare. Tali
criteri decorrono dal 1 gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna
delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede
convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volum
dell'attivita' produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni
di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla formazione dei
pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede
convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi
necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali
e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui
al comma 1, tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in
relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di
costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione
di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione
definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di
presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali una
dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi
concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in
sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai
fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e' determinata
ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999,
n. 239".
3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le
parole: ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei
finanziamenti statali per la gestione della propria attivita'," sono
soppresse.
3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui
al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di' cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto
ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni
lirico-sinfoniche.".
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti
dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni
liricosinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel
rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali
risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici
e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 3:
al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministro per i
beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma".
All'articolo 4:
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di' 450.000
euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti
il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli
enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un
Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a
450.000 curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente . "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma
17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono
inserite le seguenti: "o cooperativa".
6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18
e' sostituito dai, seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la
sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita'
sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati,
anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e
di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le
modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di'
scioglimento delle societa' e delle associazioni;
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in
altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal
CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della
determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
20, 21 e 22 sono abrogati".
Nel titolo del decreto-legge, le parole: "materiale audiovisivo" sono
sostituite dalle seguenti: "opere dell'ingegno".
Legge del 16/12/1991 n. 398
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Titolo del provvedimento:
Disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge
vedi anche il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 2002, n
138, poi abrogato dalla legge di conversione 8 agosto 2002 n. 178,
entrata in vigore l'11 agosto 2002; vedi anche l' art. 2, comma 31, L. 24
dicembre 2003 n.350.)
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991)
art. 1
Soggetti interessati. Opzione per il regime speciale
IVA e imposte dirette.
(N.D.R.: Le modifiche introdotte dall'art.25 L.n.133
del 13 maggio 1999 si applicano, ai sensi dell'art.37 L.21
novembre 2000, n.342, a decorrere dal 1 gennaio 2000;
l'importo fissato nel primo comma - gia' elevato, unitamente
a quello del secondo comma, dall'art.1 D.P.C. 10 novembre
1998 - e' elevato a lire 360 milioni a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 18 maggio 1999. L'importo fissato dal primo comma del
presente articolo e' stato elevato a 310.000 euro dal comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 8/7/2002, n. 138, a
decorrere dal periodo d'imposta ivi indicato. Successivamente
l'anzidetto art. 6 e' stato abrogato dalla legge di conversione 8
agosto 2002, n.178, entrata in vigore l'11/8/2002. L'art. 90,
secondo comma, L. 27 dicembre 2002 n.289 ha ulteriormente elevato
l'importo previsto dal primo comma a 250.000 euro.").
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo
lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare
ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche
ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione
agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma
1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360
milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con
effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato.
3. (Comma abrogato).
art. 2
Regime speciale IVA e imposte dirette.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono
esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti
dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono,
altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta
d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli
articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito
nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui
all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate
progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10
maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento
di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n.
18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e'
determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio
di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i
modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e
stabilite le relative modalita' di compilazione.
art. 3 Indennita' di preparazione e promozione: trattamento ai fini delle
imposte sul reddito.
Testo: in vigore dal 21/11/1996
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della
legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti
di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei
soggetti stessi.
art. 4
Diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Aliquota IVA
(N.D.R.: L'aliquota del comma 1 e' stata successivamente elevata al
12 per cento dall'art.36, comma 4, lett. b), n. 3), D.L. 30 agosto
1993 n.331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n.427; al 13 per
cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, dall'art.4, comma 3, D.L. 30
dicembre 1993 n.557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994 n.133; al
16 per cento, con decorrenza dal 24 febbraio 1995, dall'art.10, comma
1, D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito dalla L. 22 marzo 1995
n.85; al 20 per cento dall'art. 1, comma 2, D.L. 29 settembre 1997
n.328, convertito dalla L.
29 novembre 1997 n.410, secondo cui l'aliquota del 16 per cento
ha cessato di avere applicazione per le operazioni effettuate a
decorrere dal 1 ottobre 1997. Vedi anche l'art. 2, comma 31, L. 24
dicembre 2003 n.350.)
Testo: in vigore dal 01/01/1992
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti
effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
Contratto per prestazione sportiva
dilettantistica
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Tra la società sportiva-------------------in seguito per brevità società, con sede in------ , Via ----------, nella persona del suo legale rappresentante protempore che agisce nel presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n. del di seguito per brevità denominata Società
E
il Sig. ...................................................... residente a .................................................. via .............................................. (C.F.: .........................................) in seguito denominato Tecnico
PREMESSO
· che il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di allenatore nella disciplina del ...........................................................................................................................;
· che la Società ha necessità di assicurarsi una assistenza tecnica professionale per le proprie squadre (o i propri atleti) di ................................................................................................................................;
· che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la Società
· che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67, comma 1, lett. m) del dpr. 917/86
· che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del Tecnico.
· Che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse della Società nel settore---------- con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o a Enti di Promozione Sportiva di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato
ART. 3 IMPEGNI DEL TECNICO
Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli atleti della Società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale.
ART. 4 DIRITTI DI IMMAGINE
Il Tecnico si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promopubblicitari della Società a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Società.
Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di allenatore di............................ per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.
ART. 5 - PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO
Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società. Il Tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purchè non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
ART. 6 - COMPENSO DEL TECNICO
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la Società si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DpR. 917/86. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal al ) pari a euro al lordo della ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i 7.500 euro. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in rate di uguale importo che verranno versate al tecnico entro e non oltre il giorno di ogni mese.
Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a euro 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la Società dovrà essere considerata a titolo d'acconto.
ART. 7 – DURATA DELL’INCARICO
La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal ................ al .......................data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.
ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la Società può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 Cod. Civ..
ART. 9 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/ o ragione dalla Società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della Società che il tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.
ART. 10 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Con la sottoscrizione del presente la Società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dal tecnico all’atto dell’iscrizione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali
ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla Camera di Conciliazione costituita presso il CONI
L.C.S.
LA SOCIETÀ IL TECNICO
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Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 - oggetto del contratto - 4 - diritti di immagine - 6 - compenso del tecnico - 8 - risoluzione anticipata - 10 - autorizzazione al trattamento dati -11 - clausola compromissoria -
LA SOCIETÀ IL TECNICO
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