Relazione Lembo  

In questa breve trattazione esamineremo l’evoluzione della normativa fiscale riguardante l’associazionismo non profit ed in particolare l’area dell’associazionismo sportivo dilettantistico.

La prima norma che evidenzia l’interesse del legislatore in questo settore è il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, meglio conosciuto come riforma del settore non profit; esso è composto da due sezioni, la prima riguardante la disciplina fiscale degli enti non commerciali la seconda l’istituzione e la disciplina delle ONLUS.

Per la trattazione della materia in argomento ci soffermeremo ad analizzare la prima sezione.

In essa stabilisce che non  si considerano commerciali  le  attività  svolte  in  diretta  attuazione  degli scopi istituzionali,  effettuate  verso  pagamento  di corrispettivi specifici nei confronti   degli   iscritti,   associati   o   partecipanti,   di   altre associazioni che   svolgono   la   medesima   attività   e   che  per  legge, regolamento, atto    costitutivo   o   statuto   fanno   parte   di   un'unica organizzazione locale  o  nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a   terzi   di   proprie   pubblicazioni   cedute  prevalentemente  agli associati, purché, gli scopi istituzionali, risultino da atto costitutivo o statuto, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che contengano una serie di clausole quali:

a- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento in altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica attività o salvi diversa destinazione imposta dalla legge;

c- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettivatà del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e/o modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed eleggibilità libera degli organi amministrativi e il principio del voto singolo, sovranità dell’ assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti,

f- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il termine per l’adeguamento degli statuti per le associazioni già costituite prima del primo gennaio 1998 fu fissato al diciotto dicembre 1998 termine esteso successivamente al trentuno dicembre 1998.

Ulteriori prescrizioni sono state poi previste dal decreto in oggetto quali:

- la disciplina delle  occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi,

- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività istituzionali .

- la determinazione dei redditi e l’obbligo di contabilità separata per le attività commerciali

- la perdita della qualifica di ente non commerciale,

- le agevolazioni temporanee per lo trasferimento di beni patrimoniali

- il regime forfetario di determinazione del reddito; trattasi di una nuova forma di determinazione forfetaria del reddito imponibile, ma, la norma ribadisce anche l’applicabilità della normativa di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398

Relativamente a quest’ultimo punto, è da segnalare l’importanza della legge 16 dicembre 1991 n°398.

 

LA LEGGE 16 dicembre 1991 n°398.

Rappresenta il regime principe di determinazione delle imposte per le associazioni non profit, largamente adottato soprattutto nel settore sportivo dilettantistico. Trattasi di un particolare metodo forfetario di determinazione delle imposte applicabile agli enti non commerciali in generale, che prevede il versamento delle imposte dirette sulla base di un coefficiente di redditività ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto con l'applicazione  di  una  detrazione  in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.               
   -   per    le   prestazioni   di   sponsorizzazione   la   detrazione è forfetizzata in  misura  pari  ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;                                                     
   -   per  le  cessioni  o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione  radiofonica  la  detrazione  compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

La legge 398/91 è applicabile qualora non venga superato un tetto massimo del volume degli introiti.

 
Per ciò che concerne gli  adempimenti  contabili  a  carico  delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, che gli stessi devono: 
   -   versare   trimestralmente   l'imposta  sul  valore  aggiunto  mediante delega unica  di  pagamento  (modello  F24), entro il giorno sedici del secondo mese  successivo  al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi  della  compensazione  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;                                     
   -   numerare  progressivamente  e  conservare  le  fatture  di  acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;                        
   -   annotare,  anche  con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo,   l'ammontare   dei   corrispettivi   e  di  qualsiasi provento conseguiti   nell'esercizio   di  attività  commerciali,  con riferimento al  mese  precedente,  nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;                                         
   -   annotare  distintamente  nel  citato  modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i  proventi  dell'art.  25,  comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non  costituiscono  reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le  operazioni  intracomunitarie  ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.  

Come vedremo in seguito la legge in oggetto subirà una serie di modifiche volte a migliorarne la convenienza per le società ed i sodalizi che la adottano.

Andremo ora ad esaminare una serie di norme che, a differenza del dlgs 460/97, si occuperanno esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche; usciamo quindi dall’alveo del non profit in generale per entrare nella “nicchia” delle associazioni sportive dilettantistiche

 

ART. 25 legge 13 maggio 1999 n°133

L’art. 25 legge 13 maggio 1999 n°133 rappresenta la prima norma che detta disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Tale articolo si snoda in sei prescrizioni fondamentali.
- Per le associazioni    sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI    o dalle  Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da  Enti di Promozione Sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della   legge   16  dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,  non   concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi   complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al   limite annuo complessivo ( lire 100.000.000) fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con   il   Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con   il   Ministro   per i beni e le attività culturali:                                                                    
a) i   proventi   realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;                                
b) i   proventi   realizzati   per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità al testo unico delle   imposte  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
- A   decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,    recante  disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive  dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente   del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato  a lire 360 milioni.                                                                                      

- Riduzione del coefficiente di redditività di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.  398 al 3% (prima era 6%).

- La detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, con il limite massimo di lire 1.000.000 per le persone fisiche e di lire 500.000 per le persone giuridiche.

- I    pagamenti    a    favore    di   associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti,  se di importo superiore a lire 100.000, tramite conti correnti   bancari o postali   a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee   a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci   controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze   da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,   n.  400. 
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle   agevolazioni   di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e  l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo   11  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma   delle   sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.   
    - La possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o delle FSN o dagli Enti di Promozione Sportiva di erogare compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, in esenzione di ritenuta fiscale per  importi inferiori al lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente. Le somme in eccesso saranno soggette a ritenuta a titolo d’imposta per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono comunque esclusi dalla agevolazione in oggetto i dipendenti, i professionisti e gli esercenti attività d’impresa di cui al D.P.R. 917 del 22/12/1986.

Discende comunque un obbligo di certificazione in capo al soggetto erogante relativamente ai compensi corrisposti anche se non assoggettati a ritenuta e la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Riguardo agli aspetti previdenziali l’INPS con circolare n°121 del 27/06/2000 ha stabilito che gli importi rientranti nel limite della franchigia non sono soggetti al contributo della legge 335/95.

 

ART. 37 legge 342 del 21 novembre 2000

Con questa norma il legislatore apporta una serie di modifiche alla disciplina dell’articolo 25 della legge 133/1999, confermando l’interesse del legislatore nei confronti dello sport dilettantistico. In particolare viene elevato il limite massimo di detraibilità fiscale per le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, fissandolo in lire 2.000.000 per le persone fisiche e in lire 2.000.000 o 2% del reddito d’impresa per le persone giuridiche . Rimane fermo l’obbligo di transazione attraverso una idonea documentazione bancaria o postale.

Alla norma che prevede l’esclusione dal reddito imponibile dell’attività commerciale connessa all’attività istituzionale e per la raccolta pubblica di fondi delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o delle FSN o dagli Enti di Promozione Sportiva che si avvalgono del regime fiscale della legge 398/91, è stato tolto il carattere di saltuarietà e occasionalità, due elementi che ponevano diversi dubbi di interpretazione.

E’ stato elevato il limite oltre il quale occorre una idonea documentazione di tipo bancario o postale per le operazioni inerenti l’attività istituzionale e per i proventi corrisposti a qualsiasi titolo; tale limite è stato fissato in lire1.000.000.

La modificazione più rilevante riguarda il regime dei compensi in esenzione.

 L'articolo 37 , comma  1,  della  legge  n. 342 del 2000 ha infatti variato la disciplina  dei compensi    corrisposti    delle    associazioni   sportive dilettantistiche,  intervenendo  sugli  articoli  67, comma 1,  lettera m) e 69, comma  2, del TUIR.                                                          

In particolare,  la  nuova disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera m) citato  riconduce  fra  i  redditi  diversi  le  indennità  di  trasferta,  i rimborsi  forfetari  di  spesa,  i  premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto  di  attività  sportive  dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive  nazionali,   dall'Unione  nazionale  per  l'incremento  delle  razze equine  (U.N.I.R.E.),  dagli  Enti di Promozione Sportiva e da qualsiasi altro organismo,  comunque    denominato,    che    persegua    finalità   sportive dilettantistiche  e che da essi sia riconosciuto. A questi  compensi  e' riservato un particolare trattamento agevolativo: i primi  10  milioni  di  lire corrisposti non concorrono alla formazione del reddito,  i  successivi  40  milioni  di  lire  sono assoggettati a ritenuta a titolo  di  imposta  con  applicazione  dell'aliquota  corrispondente al primo scaglione  di  reddito,  gli  ulteriori  compensi  erogati sono assoggettati a ritenuta  a titolo d'acconto con applicazione della medesima aliquota.        
Con la    locuzione    "esercizio    diretto   di   attività   sportive dilettantistiche",  il   legislatore   ha   voluto   delimitare   l'ambito  di applicazione  della   disciplina   in  esame,  escludendo,  in  sostanza,  dal trattamento  fiscale  agevolato  i  compensi corrisposti per lo svolgimento di attività  contabili    ed   amministrative   in   quanto   non   direttamente finalizzate  alle  realizzazione     delle     manifestazioni     sportive dilettantistiche.                                                             
Pertanto, con  l'espressione  esercizio  diretto  di  attività sportive dilettantistiche  si  e'  voluto  ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti  ai  soggetti  che  partecipano  direttamente  alla  realizzazione della  manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.                   
La disposizione  e'  riferita,  cioè,  a  tutti  quei  soggetti  le cui prestazioni  sono  funzionali  alla  manifestazione  sportiva dilettantistica, determinandone,  in  sostanza,  la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che  nell'ambito    e   per   effetto   delle   funzioni   di   rappresentanza dell'associazione  di norma presenziano all'evento sportivo.                  
Sono, pertanto, da  considerare  in   primo   luogo   corrisposti nell'esercizio  diretto  dell'attività'  sportiva  dilettantistica, i compensi erogati  agli  atleti  dilettanti,  agli  allenatori,  ai  giudici di gara, ai commissari  speciali  che  durante  le  gare  o  manifestazioni, aventi natura dilettantistica,  devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri.       
Rientrano, quindi,   nella   disciplina   di   cui   alla   lettera  m), dell'articolo  67  del  TUIR,  tutti  i  compensi  corrisposti a quei soggetti che,  nella  qualità  di  dirigenti  dell'associazione, di solito presenziano direttamente  a  ciascuna  manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.                                                                  
Trattasi di  compensi,  quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa,  corrisposti  a  figure dirigenziali, non legati con l'ente erogante da rapporti  di   collaborazione   coordinata   e   continuativa,   che  svolgono funzioni  non   retribuite   in   base  a  norme  organizzative  interne,  ma indispensabili  alla     realizzazione     della    manifestazione    sportiva dilettantistica,  nel  senso  che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire  la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo.              
Al contrario,  il  presupposto  dell'agevolazione  fiscale  in argomento non  e'  configurabile  in  capo a soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono  mera attività amministrativa.                                      
Si precisa,   infine,  che  per  la  riconducibilità  dei  compensi  in argomento  nell'ambito  applicativo  dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR,  e' necessario il concorso di due condizioni:                           
 a) deve   trattarsi   di   uno   dei  soggetti  come  sopra  individuati (requisito  soggettivo);                                             
 b)  la    manifestazione    sportiva    deve    essere   a   carattere dilettantistico  (requisito oggettivo).                              
 

ART. 90 Legge 27 dicembre 2002 n° 289

L'art. 90  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289 reca disposizioni in materia di  attività  sportiva  dilettantistica  che  disciplinano  sotto  il profilo giuridico  le  associazioni e le società sportive dilettantistiche ed agevolano lo  sviluppo  del  settore,  anche  attraverso interventi in materia tributaria diretti  ad  ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico.   
 In particolare,  viene  introdotta  una  nuova  tipologia  di  società di capitali che  si  caratterizza  per  le  finalità  non  lucrative  e  che  si inserisce nell'ordinamento   giuridico   come   una   peculiare  categoria  di soggetti societari.                                                           
Le associazioni  sportive  dilettantistiche  vengono  invece  disciplinate per la  prima  volta  sotto  il  profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.                                            
Alle tipologie  soggettive  disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si  applicano  i  benefici  fiscali  in  favore dello sport dilettantistico previsti dalla   vigente   normativa,  integrata  e  modificata  dallo  stesso articolo 90.                     
 
 
                                         
Le novità introdotte in materia sono le seguenti:                        
 -    estensione  alle  nuove  società  sportive dilettantistiche senza scopo di lucro  delle agevolazioni  recate  dalla  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e  successive  modificazioni,  e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche;
 - inapplicabilità   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  delle disposizioni sulla  perdita  della  qualifica  di  ente  non  commerciale; con tale  modifica  normativa  e' stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la  particolare  norma che esclude la perdita della qualifica di ente  non  commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.                                               
-   elevazione  del  limite  di  proventi  stabilito  per  poter  fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991; tale importo,  fissato  dall'articolo  1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come  sostituito  dall'articolo  25  della  legge  n.  133  del 1999, in 185.924,48 euro  (360  milioni  di  lire),  e'  stato  elevato  ad euro 250.000,00.
 -    ampliamento  del  regime  agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.  917,  ai  compensi  corrisposti agli sportivi dilettanti; 
 -   esclusione  dalla  base  imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ;               
 -   facoltà   di   non  applicare  la  ritenuta  d'acconto  sui  contributi corrisposti dal  CONI,  dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione    sportiva   alle   società   e   associazioni   sportive dilettantistiche;
 -   regime agevolativo per le spese di pubblicità ;    il comma  8  prevede che i corrispettivi in   denaro   o   in  natura  erogati  in  favore  di  società, associazioni sportive  dilettantistiche,  fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché   di   associazioni  sportive  scolastiche  che  svolgono attività nei  settori  giovanili   riconosciuta  dalle  Federazioni  sportive nazionali o  da  Enti  di Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro,   costituiscono   per   il   soggetto  erogante  "spese  di pubblicità".  La disposizione  in  esame  introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi,  una  presunzione  assoluta  circa  la  natura di tali spese, che vengono considerate   -   nel  limite  del  predetto  importo  -  comunque  di pubblicità.                                                                         
 -   agevolazioni   in   materia   di   imposte  indirette  in  favore  delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;   il comma  5  stabilisce che "gli atti costitutivi  e  di  trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle   Federazioni   sportive  e  degli  Enti  di Promozione Sportiva   riconosciuti   dal   CONI   direttamente  connessi  allo svolgimento dell'attività'  sportiva,  sono  soggetti  all'imposta di registro in misura fissa". L'agevolazione introdotta,   pertanto,  assume  particolare  rilievo  con riferimento alle  ipotesi  nelle  quali  la  costituzione venga effettuata con l'apporto di  immobili  o  di  altri  beni  il  cui  conferimento  sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.                                                                        
 -   modifiche   al   regime   delle  erogazioni  liberali  in  favore  delle associazioni e società sportive dilettantistiche; la  nuova  disposizione  stabilisce,  in  sostanza,  che  le erogazioni liberali in  denaro  effettuate  da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive   dilettantistiche   danno  diritto  ad  una  detrazione dall'imposta lorda  del  19%  calcolata  su  un importo complessivo in ciascun periodo di  imposta  non  superiore ad euro 1.500,00 (il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).             
         
 L'art. 90  della  legge  n.  289  del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari   per   l'individuazione   delle   associazioni   sportive dilettantistiche (con   o  senza  personalità  giuridica)  e  delle  società sportive dilettantistiche  costituite  in  forma di società di capitali senza fine di lucro.                                                 
Il comma  18  stabilisce,  altresì,  che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe  le  categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire  l'assenza  di  fine  di  lucro  ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.  A tal  fine  l'anzidetta  disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente                  i  contenuti  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo delle società e delle associazioni  sportive  dilettantistiche
Si precisa  che,  in  mancanza  del  formale  recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo,   nonché  in  caso  di  inosservanza  di  fatto  delle clausole stabilite  dai  regolamenti  emanati  ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le   associazioni   e   società  sportive  dilettantistiche  non  possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.             
Parimenti costituisce  condizione  per  il godimento dei benefici fiscali l'adozione della  denominazione  indicata  nel  citato  comma 17 dell'art. 90, che deve  essere  utilizzata  in  tutti  i  segni  distintivi  o comunicazioni rivolte al pubblico.                                                          
Ai sensi  del  comma  17  dell'art.  90  della  legge  n. 289 del 2002, le associazioni sportive  dilettantistiche  possono  assumere  una delle seguenti forme:                                                                        
a) associazione  sportiva  priva  di  personalità  giuridica  disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;                            
b) associazione  sportiva  con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.  
     
Si osserva  che  le  associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza  soluzione  di  continuità,  delle  agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni  e  possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge  n.  289  del  2002,  sempre  che  adeguino  gli  statuti  con  le modalità e  nei  termini  di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.       
Le società  sportive  dilettantistiche  di  capitali senza fine di lucro costituiscono una  nuova  categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della  legge  n.  289  del  2002,  destinataria  del  particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.            
Società  sportive  dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.                                                     
Le  società  sportive  dilettantistiche costituite in società di  capitali,  ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto  di  vista  fiscale,  la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società  di  capitali,  nell'ambito  dell'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR.  L'assenza  del  fine  di  lucro  non  incide  sulla  qualificazione tributaria degli enti in questione.                                           
Il reddito   delle   società  sportive  dilettantistiche  e',  pertanto, determinato in  via  di  principio,  secondo  le  disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia  in  forza  del comma 1 dell’articolo in esame, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.  398,  e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le  associazioni  sportive  dilettantistiche  si  applicano  anche alle società  sportive  dilettantistiche  costituite  in società di capitali senza fine   di  lucro"  -  possono trovare  applicazione  nei  confronti  delle società sportive  dilettantistiche  le  disposizioni agevolative contenute nel TUIR.                                         
Alle società  sportive  dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si  applica,  invece,  la  disposizione che  esclude  la  perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.            
Quali società  di  capitali,  i  soggetti  di cui trattasi sono peraltro obbligati agli  effetti  civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile.                                                           
Compensi corrisposti a sportivi dilettanti                 
Il comma  3 reca modifiche agli artt. 67e 69 del TUIR.                                                                                                  
In particolare,  l'art.  90,  comma  3,  lett.  a)  aggiunge all'art. 67, comma 1,  lett.  m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale  di  natura  non  professionale  resi  in  favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".                           
La norma  integra  la  previsione  dell'art.  67,  comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo  fra  i  redditi  diversi  e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli  articoli  69,  comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del   1999   particolari   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:                      
   -    carattere amministrativo-gestionale;                                  
   -    natura non professionale;                                             
   -    resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.             
Quali rapporti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa,  le prestazioni in  argomento  si  caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento  del  collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.                    
Per quanto  riguarda  la  natura  non  professionale del rapporto bisogna valutare se   per   lo  svolgimento  dell'attività'  di  collaborazione  siano necessarie conoscenze tecnico     giuridiche direttamente collegate all'attività' di  lavoro  autonomo  esercitata  abitualmente.  Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. 
Il carattere  amministrativo-gestionale  delle  collaborazioni  limita la previsione dell'art.    67,   comma   1,   lett.   m),   alla   collaborazione nell'attività' amministrativa  e  di  gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti   di   collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  carattere amministrativo gestionale  di  natura  non  professionale, i compiti tipici di segreteria di  un'associazione  o  società sportiva dilettantistica.                   
L'art. 90,  comma  3,  lett.  b),  modifica  l'art. 67, comma 2, del TUIR sostituendo le  parole  "a  lire  10.000.000"  (pari  a  5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500,00 euro".                                                   
In forza  di  tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i  compensi  di  cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare  il  reddito  per  un  importo  non  superiore  complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500,00 euro.                                               
Risulta, pertanto,  elevato  da  5.164,57  euro (lire 10.000.000) a 7.500,00 euro l'importo annuo escluso da imposizione.                                  
Per quanto  riguarda  le somme di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR che  eccedono  il  limite  d'importo  non  soggetto  ad  imposizione,  si ricorda che  l'art.  25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su  tali  somme  le  società  e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una  ritenuta  a  titolo  d'imposta  per  l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari  a  20.658,28  euro).  La ritenuta e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.                      
In sostanza,  come  precisato  con  la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i   redditi  imponibili,  al  netto  cioè  dell'importo  escluso  dalla formazione del  reddito,  vengono  distinti  ai  fini  dell'imposizione in due fasce: fino  a  lire  40.000.000  (pari  a  20.658,28  euro)  sono  soggetti a ritenuta a  titolo  d'imposta,  al  di  sopra  di  tale importo la ritenuta e' applicata a titolo di acconto.                                                
 Pertanto, i  redditi  di  cui  all'art.  81,  comma 1, lett. m), del TUIR sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:               
       -  fino a 7.500,00 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;        
       -  oltre  7.500,00  euro  e  fino  a  28.158,28  euro  sono  soggetti  a  
          ritenuta a titolo d'imposta;                                        
       -  oltre  28.158,28  euro  sono  soggetti  a  ritenuta  a  titolo  di  
          acconto.                                                            
Per entrambe  le  fasce  di  reddito,  sia  quella  soggetta a ritenuta a titolo d'imposta,  sia  quella  soggetta  a  ritenuta  a titolo di acconto, la ritenuta e'  operata  nella  misura  fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 12  del  TUIR,  maggiorata  delle  addizionali  di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.  
Si evidenzia che il Dlgs 276 del 10 settembre 2003, meglio noto come legge Biagi, ha previsto nel comma 3 dell’art. 61, tra le cause di esclusione della riconducibilità delle collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto, ad un programma di lavoro o ad una sua fase, le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Dipendenti pubblici. 
Il  comma  23  prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare,  fuori  dall'orario  di  lavoro,  la  propria  attività a favore delle società e associazioni sportive    dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'attività' svolta   deve  essere  a  titolo  gratuito  e,  pertanto,  ai dipendenti pubblici  non  possono  essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da  non  configurarsi  come  indennità  e  rimborsi  di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.   
Registro Coni.
I commi 20, 21 e 22 sanciscono la nascita del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, requisito essenziale per assumere il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura; il Coni provvederà a trasmetterlo annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Legge 21 maggio 2004 n. 128
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 18 della legge 289/2002, concernente le clausole necessarie a garantire l’assenza del fine di lucro e ad assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma non è stato mai emanato. Per colmare questa lacuna il legislatore è intervenuto con la legge n. 128 del 21/5/2004 stabilendo che nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previsti:  

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni;

È stata prescritto anche il divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L’ultimo comma della legge in oggetto, ha provveduto anche ad abrogare i commi 20, 21 e 22 della legge 289/2002, che sancivano la nascita del Registro Coni. 

Tuttavia, con il decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, il Governo, stabilendo che il Coni è l’unico Ente certificatore per lo sport in Italia, ha di fatto riattivato il Registro e ne ha posto l’iscrizione come elemento essenziale per godere delle agevolazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2002 n° 289.


 art. 25  -  Legge del 13/05/1999 n. 133    


Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale.

Titolo del documento:
Distribuzioni tributarie in materia di associazioni
sportive dilettantistiche.
Testo: in vigore dal 01/01/2001  modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 33
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei
suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni  proloco.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche'
riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
Servizio di documentazione tributaria
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:


Legge del 13/05/1999 n. 133 - art. 25 "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 percento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
6. (Comma abrogato).
 


art. 37 - Legge del 21/11/2000 n. 342  


Titolo del provvedimento: Misure in materia fiscale
Titolo del documento: Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:  "i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:  "c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:  "m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese Servizio di documentazione tributaria documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:  "1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone


Legge del 21/11/2000 n. 342 - art. 37   fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.  2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:  "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.


art. 90 - Legge del 27/12/2002 n. 289  


Titolo del provvedimento: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - supplemento ordinario) art. 90
Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica Testo: in vigore dal 23/05/2004
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di
lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".  4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del
4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dallaseguente:  "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i
mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.  13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di
lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati,
anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princi'pi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni;  18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in
altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'a'mbito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'a'mbito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva.  18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. (Comma abrogato)
21. (Comma abrogato)
22. (Comma abrogato)
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.


Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO  

Circolare del 22/04/2003 n. 21
Oggetto:
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per 'attivita' sportiva dilettantistica
Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in materia di attivita' sportiva dilettantistica, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Detto articolo disciplina sotto il profilo giuridico le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevola lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico. Le principali novita' introdotte in
materia sono le seguenti:
- estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1);
- inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11);
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
- facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
- regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8);
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche (comma 9).
Testo:
INDICE
PREMESSA
1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE  DILETTANTISTICHE

1.1 Denominazione, requisiti statutari
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica
1.3 Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica

2.4 QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

2.1 Associazioni sportive dilettantistiche
2.1.1. Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita  della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11)
2.1.2. Art. 111, commi 3 e 4-quinquies
2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro

3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO  DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1)

3.1 Legge n. 398 del 1991
3.1.1 Imposte sui redditi
3.1.2 Imposta sul valore aggiunto
3.1.3 Adempimenti
3.2 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche
3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile

4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art.
90, comma 2)

4.1 Decorrenza
4.3 Esercizio dell'opzione

5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3)

5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90,comma 23)
5.4 Decorrenza
5.5 Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione

6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10)

7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma
4)

8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8)

9. ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5)
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6)
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa
(art. 90, comma 7)


10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9)

PREMESSA

L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici
fiscali in favore dello sport dilettantistico.  La disciplina giuridica delle associazioni sportive e delle societa'
sportive dilettantistiche e' contenuta nei commi 17 e 18.  Dette disposizioni assumono particolare rilievo poiche' individuano le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico.  In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di societa' di capitali che si caratterizza per le finalita' non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.
Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantisti coprevisti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stessoarticolo 90.
Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonche' nel comma 23 dell'art. 90.
Le novita' introdotte in materia sono le seguenti:
- estensione alle nuove societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1);
- inapplicabilita' alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
(comma 11);
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennita' e dei rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
- facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi  corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
- regime agevolativo per le spese di pubblicita' (comma 8);
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle  associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle  associazioni e societa' sportive dilettantistiche (comma 9).

1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.

1.1 Denominazione, requisiti statutari.
L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalita' giuridica) e delle societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e lesocieta' sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione socialedilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, altresi', che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto deglialtri principi indicati dalla stessa norma.
A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente che: "Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo."
Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonche' in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art.
90, le associazioni e societa' sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.  Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni
rivolte al pubblico.  Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289.  A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che "Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992, n. 138".
Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI puo' assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed e', quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attivita' di controllo.

1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
 dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai  sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Come gia' chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 dell'art. 90 e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle
disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuita', delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90
della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalita' e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.

1.3 Societa' sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
Dette societa' sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalita' di lucro".
Anche le societa' in argomento devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalita' sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e l'atto costitutivo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal fine valgono le modalita' e i termini previsti dal regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 18 dell'art. 90.

2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.

2.1 Associazioni sportive dilettantistiche.

2.1.1 Inapplicabilita' delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11.
Il comma 11 dell'articolo 90 in commento aggiunge in fine all'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
Con tale modifica normativa e' stata estesa alle associazioni sportive
dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di enti non commerciali, ancorche' non rispettino i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2 del citato art. 111-bis del TUIR.

2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies.
Per fruire del regime agevolativo recato dall'art. 111, comma 3, del TUIR, che prevede la detassazione di determinate attivita', le associazioni sportive dilettantistiche in argomento devono integrare, ove occorra, le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al piu' volte citato comma 18 dell'art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111.

2.2 Societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
Si chiarisce che le societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali, ancorche' non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto societa' di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.
Il reddito delle societa' sportive dilettantistiche e', pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II,

Capo II, del TUIR relative alle societa' e agli enti commerciali.  Nei confronti delle societa' sportive dilettantistiche non possono,
quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 108 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 111, concernente gli enti non commerciali di tipo
associativo.  Si precisa tuttavia che - in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro" - puo' trovare applicazione nei confronti delle societa' sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 111, comma 3, del TUIR.
Secondo quest'ultima disposizione per alcune associazioni espressamente previste, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, "non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".
La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari
finalita'.
Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa' sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al piu' volte citato comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111.
Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 111-bis, comma 4, del TUIR, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.

3. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO
DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(art. 90, comma 1).

L'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come gia' anticipato, un'importante novita' consistente nell'estensione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche "alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro."

3.1 Legge n. 398 del 1991.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni.
I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le societa' in argomento sono i seguenti.

3.1.1 Imposte sui redditi.
In forza dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita', fissato dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Con riferimento alle societa' sportive dilettantistiche in esame, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto della
qualificazione tributaria soggettiva delle societa' di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa.
Pertanto, dette societa' devono applicare il coefficiente di redditivita' del 3 per cento, stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n.
398, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito cosi' determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Sono esclusi dall'ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditivita' quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito, quali i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3).
Si precisa, altresi', che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Si ricorda, infine, che, anche per le societa' sportive dilettantistiche, i corrispettivi di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, ricorrendo le condizioni ivi richiamate, non sono fiscalmente rilevanti (vedasi paragrafo 2.2).

3.1.2 Imposta sul valore aggiunto.
In forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da quest'ultimo articolo trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attivita' non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.
L'art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 e' forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfettizzata:
- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e'  forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e  di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di un'espressa previsione normativa godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale, dal citato sesto comma dell'articolo 74.
Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro.

3.1.3 Adempimenti.
L'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono:
- versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante  delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilita' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a  norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del  mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi
provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio
1997 opportunamente integrato;
- annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio  1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro il modello di cui al DM 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del
reddito.
Quali societa' di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste
dal codice civile.

3.2. Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Si ricorda che il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Questo sistema di certificazione si pone come modalita' facoltativa rispetto a quella ordinaria che prevede l'emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e
23 luglio 2001 (il cui termine per l'installazione e' stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della stessa legge n. 289 del 2002).
In sostanza, quindi, il DPR n. 69 del 2002 consente alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche di sottrarsi all'obbligo di
installare i misuratori fiscali.
Facilitazioni sono previste per l'annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati da ciascuna associazione o societa' sportiva dilettantistica.
In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle associazioni o societa' sportive dilettantistiche vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva;
il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.
I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo,
serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 20 novembre 2002, per l'approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, il quale peraltro, all'art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall'obbligo di certificazione "le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...".
Detta disposizione si applica anche alle societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile.
Alle societa' sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che si avvalgono della legge n. 398 del 1991, si applica la
disposizione contenuta nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999, cosi' come modificata dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alla quale "per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo".
Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come precisato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente quello di cento milioni di lire per periodo d'imposta, pari a 51.645,69 euro, fissato con il decreto 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attivita' culturali.

4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2).

Ai fini dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 e' necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall'anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a quello stabilito normativamente.
Tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro (360 milioni di lire), e' stato elevato a 250.000 euro dall'art. 90, comma 2, della legge n. 289.  Si precisa che l'elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche alle associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

4.1 Decorrenza.
Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90, il nuovo limite si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, purche' nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.
Le societa' sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, quali nuovi soggetti, potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro.
Al fine dell'operativita' del nuovo limite occorre, pertanto, operare la seguente distinzione:
- soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- soggetti di nuova costituzione.

a) Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del 1991 a decorrere dal periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2003, a  condizione che nel periodo d'imposta precedente, 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 250.000 euro.

b) Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Circolare del 22/04/2003 n. 21
I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 gia' dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, sempreche' abbiano conseguito nel periodo d'imposta ad esso antecedente proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro.
Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l'esercizio sociale 1 luglio - 30 giugno possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 per il periodo d'imposta 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003, se nel periodo d'imposta precedente, chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro e sempre che tale limite non sia superato durante il periodo d'imposta 2002 - 2003.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 per l'anno 2003, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica del limite d'importo di cui trattasi, lo stesso periodo d'imposta considerato ai fini delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime agevolativo ai fini IVA nell'anno 2003 i soggetti che nel periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2002 abbiano conseguito proventi per un ammontare non superiore a 250.000 euro e sempre che tale importo non sia superato nel corso del periodo d'imposta iniziato il 1 luglio 2002.

c) Soggetti di nuova costituzione.
Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di nuova costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando l'importo previsto nella dichiarazione d'inizio attivita' di cui all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972.


4.2 Esercizio dell'opzione.
Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi, per il periodo d'imposta 2003, delle disposizioni agevolative recate dalla citata legge n. 398 del 1991, manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attivita', fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997. Sulla base di quest'ultima disposizione la comunicazione, considerato che trattasi di soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, va effettuata con le modalita' e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. La dichiarazione di riferimento e' quella da presentare nel 2004 per i redditi relativi al periodo d'imposta 2003.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'opzione si manifesta per l'esercizio 2002 - 2003, in forza dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997, attraverso comportamenti concludenti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2003 e la comunicazione va effettuata con le modalita' e i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.

5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3).

L'art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e 83 del TUIR.  5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.
In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
La norma integra la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 83, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a societa' o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuita' nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attivita' di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attivita' di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attivita' amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o societa' sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilita' da parte di soggetti non professionisti.
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.
L'art. 90, comma 3, lett. b), modifica l'art. 83, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro".
In forza di tale modifica, le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l'importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi imponibili, al netto cioe' dell'importo escluso dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta e' applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalita':
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a  ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di  acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta e' operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.  In base alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 289 del 2002, l'aliquota per il primo scaglione di reddito e' fissata dal 1 gennaio 2003 nella misura del 23%.

5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23).
L'art. 90, comma 23, prevede la possibilita' per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attivita' a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
L'attivita' svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennita' e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR.

5.4 Decorrenza.
Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del TUIR dal comma 3 dell'art. 90 hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2003.
Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'art 81, comma 1, lett. m), i compensi erogati, a partire dal 1 gennaio 2003, da societa' e associazioni sportive dilettantistiche a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
Il nuovo limite di importo fissato dall'art. 83, comma 2, del TUIR, si applica alle somme percepite a partire dal 1 gennaio 2003.

5.5 Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione.
L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art. 10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione.
In base al comma 1 dell'art. 10-bis del TUIR dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, si deduce l'importo di 3.000 euro.
Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta.
La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-bis, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 10-bis (deduzioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di esercizio d'impresa minore) e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro.
Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), eccedenti 28.158,28 euro, che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta fino all'importo di 20.658,28 euro, eccedenti i 7.500 euro, non concorrono invece alla formazione del reddito complessivo.
Pertanto, la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'art. 10-bis del TUIR opera esclusivamente nei confronti dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR che eccedono l'importo di 28.158,28 euro.
Si precisa, infatti, che l'art. 25, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133 del 1999, dispone che la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato art. 11 del TUIR.

6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI DI
CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10).

L'art. 90, comma 10, stabilisce che: "all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono soppresse".
In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno piu' sommate le indennita' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle societa' che alle associazioni sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1 della legge n. 398 del 1991.
Si segnala, infine, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In forza di tale modifica non sono piu' compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
Pertanto, la norma consente alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.

7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4).

Il comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati alle societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facolta' di non applicare la ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle societa' sportive dilettantistiche di capitali privati.
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attivita' commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati.
Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 in esame prevede la facolta' per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del TUIR.

8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITA' (art. 90, comma 8).

Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di
pubblicita'".
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicita' e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.
Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attivita' del beneficiario della medesima.

9 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.

9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5).  Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa".
Il citato comma 5 dispone, quindi, l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dalle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonche' dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'agevolazione e' riconosciuta solo qualora detti atti siano direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva.
La disposizione in esame introduce una novita' per quanto riguarda gli atti di costituzione, per i quali l'art. 4 parte I della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede, invece, ordinariamente l'assoggettamento a tassazione in misura proporzionale o fissa a seconda della natura dei beni oggetto di conferimento all'atto della costituzione.
L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.

9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6).

Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>>".
Con tale norma e' disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90,
comma 7).
Il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole <<organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)>> sono inserite le seguenti: <<e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche>>".
Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativa generalizzata, consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.

10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9).

In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti novita' al regime preesistente.
Art. 90, comma 9, lettera a).
Nell'art. 13-bis, comma 1, del TUIR e' stata sostituita la lettera i-ter. La nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1500 euro (il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).
Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tra le modalita' di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle gia' indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle societa' o associazioni sportive destinatarie dei versamenti.
Le predette modalita' di versamento devono essere osservate qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata.
Per quanto riguarda i destinatari dell'erogazione si precisa che la norma in esame gia' si riferiva, anche nel previgente testo, alle associazioni sportive dilettantistiche, ricomprese nella sintetica espressione "societa' sportive dilettantistiche" e si estende ora anche alle nuove societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.

Art. 90, comma 9, lettera b).
L'art. 90, comma 9, lettera b), ha modificato l'art. 65, comma 2 del TUIR, con l'abrogazione della lettera c-octies) che prevedeva la
deducibilita', nella determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle societa' sportive dilettantistiche per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Si fa presente, tuttavia, che l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 non ha apportato modifiche all'art. 91-bis del TUIR, cosi' come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-bis, inserito nel Capo I del Titolo II del TUIR, prevede, tra l'altro, che "dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento (omissis) dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi societa' e enti commerciali oppure enti non commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche possono operare la detrazione del 19 per cento calcolata sullo stesso importo complessivo fissato per le persone fisiche, attualmente, quindi, non superiore a 1500 euro in ciascun periodo d'imposta.
Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalita' di versamento di cui all'art. 13-bis, lettera i-ter, del TUIR.

Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art. 13-bis, lettera i-ter) - e, conseguentemente, dall'art. 91-bis - del TUIR, e' necessario che l'organismo destinatario della liberalita' sia identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale indicata nel comma 17 dell'art. 90 in commento. Detta denominazione o ragione sociale, infatti, come gia' chiarito, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e manifestazioni esterne dell'ente.


Legge del 21/05/2004 n. 128


Titolo del provvedimento:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.  72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22/05/2004) art. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2004, n.  72.
Testo: in vigore dal 23/05/2004
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo, e'convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presentelegge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72.
Testo: in vigore dal 23/05/2004
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di
Servizio di documentazione tributaria adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71 sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:  "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica alpubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".
4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:  "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,
e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o
autorizzazione stessa"".
All'articolo 2:  al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";  il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del
preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83, dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996";  il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";  dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:  "3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel
consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei
finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro
ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori
privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata.
Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione".  3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1 gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna
delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volum dell'attivita' produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni
di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in
relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e' determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239".  3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei
finanziamenti statali per la gestione della propria attivita'," sono soppresse.
3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni
lirico-sinfoniche.".
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni liricosinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 3: al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma".
All'articolo 4:  dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali";  dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente . "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";  dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".  6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e' sostituito dai, seguenti:  "18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati,
anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni; 18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva.  18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati".
Nel titolo del decreto-legge, le parole: "materiale audiovisivo" sono sostituite dalle seguenti: "opere dell'ingegno".


Legge del 16/12/1991 n. 398  
Titolo del provvedimento:
Disposizioni tributarie relative alle  associazioni sportive dilettantistiche.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge
vedi anche il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 2002, n
138, poi abrogato dalla legge di conversione 8 agosto 2002 n. 178,
entrata in vigore l'11 agosto 2002; vedi anche l' art. 2, comma 31, L. 24  dicembre 2003 n.350.)
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991) art. 1
Soggetti interessati. Opzione per il regime speciale  IVA e imposte dirette.  (N.D.R.: Le modifiche introdotte dall'art.25 L.n.133
del 13 maggio 1999 si applicano, ai sensi dell'art.37 L.21  novembre 2000, n.342, a decorrere dal 1 gennaio 2000;
l'importo fissato nel primo comma - gia' elevato, unitamente  a quello del secondo comma, dall'art.1 D.P.C. 10 novembre  1998 - e' elevato a lire 360 milioni a decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del 18 maggio 1999. L'importo fissato dal primo comma del  presente articolo e' stato elevato a 310.000 euro dal comma 2  dell'articolo 6 del decreto-legge 8/7/2002, n. 138, a  decorrere dal periodo d'imposta ivi indicato. Successivamente  l'anzidetto art. 6 e' stato abrogato dalla legge di conversione 8  agosto 2002, n.178, entrata in vigore l'11/8/2002. L'art. 90,  secondo comma, L. 27 dicembre 2002 n.289 ha ulteriormente elevato  l'importo previsto dal primo comma a 250.000 euro.").
Testo: in vigore dal 10/12/2000 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione
agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.  2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma  1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato. 3. (Comma abrogato).  art. 2 Regime speciale IVA e imposte dirette.

Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui
all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.  art. 3 Indennita' di preparazione e promozione: trattamento ai fini delle imposte sul reddito.
Testo: in vigore dal 21/11/1996
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.  art. 4
Diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Aliquota IVA  (N.D.R.: L'aliquota del comma 1 e' stata successivamente elevata al
12 per cento dall'art.36, comma 4, lett. b), n. 3), D.L. 30 agosto  1993 n.331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n.427; al 13 per  cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, dall'art.4, comma 3, D.L. 30  dicembre 1993 n.557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994 n.133; al  16 per cento, con decorrenza dal 24 febbraio 1995, dall'art.10, comma  1, D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito dalla L. 22 marzo 1995  n.85; al 20 per cento dall'art. 1, comma 2, D.L. 29 settembre 1997  n.328, convertito dalla L.  29 novembre 1997 n.410, secondo cui l'aliquota del 16 per cento  ha cessato di avere applicazione per le operazioni effettuate a  decorrere dal 1 ottobre 1997. Vedi anche l'art. 2, comma 31, L. 24  dicembre 2003 n.350.)
Testo: in vigore dal 01/01/1992
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
 


Contratto per prestazione sportiva dilettantistica  

 

Tra la società sportiva-------------------in seguito per brevità società, con sede in------ , Via ----------, nella persona del suo legale rappresentante protempore che agisce nel presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n.   del     di seguito per brevità denominata Società

 

E

 

il Sig. ...................................................... residente a .................................................. via .............................................. (C.F.: .........................................) in seguito denominato Tecnico

 

PREMESSO

·         che il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di allenatore nella disciplina del ...........................................................................................................................;

·         che la Società ha necessità di assicurarsi una assistenza tecnica professionale per le proprie squadre (o i propri atleti) di ................................................................................................................................;

·         che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la Società

·         che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67, comma 1,  lett. m) del dpr. 917/86

·         che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del Tecnico.

·         Che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81

           

            Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

 

ART. 1-  PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse della Società nel settore----------             con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società  e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o a Enti di Promozione Sportiva di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

 ART. 3 IMPEGNI DEL TECNICO

Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli atleti della Società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale.

ART. 4 DIRITTI DI IMMAGINE

Il Tecnico si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promopubblicitari della Società a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Società.

Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di allenatore di............................ per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.

ART. 5 - PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO

Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività  prestabilite e concordate con i responsabili della Società. Il Tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purchè non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

ART. 6 - COMPENSO DEL TECNICO

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la Società si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DpR. 917/86. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal      al        ) pari a  euro                   al lordo della ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i 7.500 euro. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in     rate di uguale importo che verranno versate al tecnico entro e non oltre il giorno           di ogni mese.

Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a euro 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la Società dovrà essere considerata a titolo d'acconto.

ART. 7 – DURATA DELL’INCARICO

La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal ................ al .......................data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la Società può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 Cod. Civ..

ART. 9 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/ o ragione dalla Società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della Società che il tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Con la sottoscrizione del presente la Società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dal tecnico all’atto dell’iscrizione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per  l’espletamento delle finalità istituzionali

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla Camera di Conciliazione costituita presso il CONI

L.C.S.

LA SOCIETÀ                                             IL TECNICO

________________                                                              _______________

 

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 - oggetto del contratto - 4 - diritti di immagine - 6 - compenso del tecnico - 8 - risoluzione anticipata - 10 - autorizzazione al trattamento dati -11 - clausola compromissoria -

 

LA SOCIETÀ                                             IL TECNICO

________________                                                              ________________