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statuto Approvato dal Consiglio nazionale Roma, 17 dicembre 2005
NATURA E FINALITA'  (art. 1-3) SOCI E AFFILIATI (art 4-8) STRUTTURE E ORGANI   (art.9-11)
ORGANI PROVINCIALI (art.12-21) ORGANI REGIONALI  (art. 22-31) ORGANI NAZIONALI  (art. 32-43)
INCOMPATIBILITA’  (art 44-46) ORGANI DI GIUSTIZIA  (art.47-56) NORME GENERALI (art.57-64)
 

 

NATURA E FINALITA’

NATURA

Art. 1
1. L’Unione Sportiva Acli (US Acli) è l’associazione di promozione sportiva promossa dalle Acli, costituita con durata illimitata e con sede nazionale a Roma.
L’US Acli opera senza fini di lucro conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n° 460/1997 e successiva legislazione in materia. L’US Acli organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
L’associazionismo sportivo nelle Acli, attivo sin dalla costituzione del Movimento, è stato formalizzato dall’Assemblea nazionale del 1963 e statutariamente organizzato come US Acli dal Consiglio nazionale delle Acli nel 1969.
2. L’US Acli è stata riconosciuta Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del Coni il 24 giugno 1976, ai sensi del Decreto Legge n° 530 del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1974 e riconfermata tale in base alle successive modifiche legislative.
3. L’US Acli è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di tutti gli associati a condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
4. L’US Acli è riconosciuta Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge n° 383/2000.
L’US Acli, quale parte integrante delle Acli, assume la figura di Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.

FINALITÀ

Art. 2
1. L’US Acli, in coerenza con il radicamento evangelico e l’impegno educativo e sociale delle Acli e nel rispetto dei dettati legislativi, promuove e organizza prevalentemente attività di carattere motorio e sportivo.
In particolare:
a) promuove attività sportive, ludiche e motorie, con finalità formative e ricreative, atte a migliorare la qualità della vita;
b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità, all’espressione della trascendente dignità della persona umana;
c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
d) favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli;
e) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
f) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace;
g) organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti;
h) promuove ed organizza attività didattiche formative e di aggiornamento per figure professionali in ambito motorio e sportivo;
i) opera per la valorizzazione e l’ampliamento del patrimonio di impianti sportivi pubblici e privati, attraverso interventi di adeguamento ai reali bisogni di ogni realtà territoriale e la promozione di forme di gestione diretta.
2. Tali funzioni sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Coni delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali, dove possibile, devono essere concordati.

MODALITÀ OPERATIVE

Art. 3
1. L’US Acli promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione ed organizzazione delle attività, con pari opportunità di presenza e di iniziativa di donne e uomini ed a tali fini:
a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l’educazione all’impegno e l’assunzione di responsabilità;
b) programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenomeno sportivo;
c) accoglie e promuove esperienze di volontariato e protezione civile;
d) sostiene esperienze promosse da persone che promuovono l'autorganizzazione, l'autogestione, e la cooperazione;
e) cura la formazione di operatori sportivi; qualora si richieda il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale, la formazione viene svolta d'intesa con le Federazioni e le Discipline Sportive Associate.

 

SOCI E AFFILIATI

SOCI

Art. 4
1. Possono essere soci dell’US Acli tutte le persone residenti e non nel territorio italiano senza distinzione di sesso, età e razza.
2. La partecipazione alla vita associativa dell’US Acli si realizza attraverso il tesseramento ad una società/associazione sportiva affiliata la quale cura e trasmette le iscrizioni individuali dei suoi associati alla Presidenza provinciale territorialmente competente. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento.
3. Sono soci collettivi le associazioni e società sportive dilettantistiche in qualsiasi forma giuridica costituite, le associazioni anche scolastiche e parrocchiali, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti che condividono gli scopi e le finalità dell’US Acli, che hanno sede operativa sul territorio nazionale e operano senza scopo di lucro. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite l’affiliazione.
4. L’iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo Statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresentatività.
Con il tesseramento e l’affiliazione i soci si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Coni.
Art. 5
1. I soci cessano di appartenere all’US Acli nei seguenti casi:
a) recesso volontario;
b) perdita del diritto che ha generato il tesseramento;
c) mancato rinnovo del tesseramento o affiliazione;
d) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell’US Acli a causa di gravi infrazioni alle regole interne all’Associazione;
e) verificarsi delle cause di cui al successivo art. 7.

AFFILIATI

Art. 6
1. Le associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate, sono parte costituente dell’US Acli.
2. All’US Acli possono affiliarsi associazioni/società sportive senza scopo di lucro che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell’Ente ed un minimo di 10 iscritti, dei quali almeno 3 maggiorenni.
3. Ogni associazione/società sportiva affiliata:
a) deve attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate dall’US Acli;
b) partecipa alla dinamica della vita associativa dell’US Acli, eleggendo propri delegati al Congresso provinciale, con diritto ad eleggere almeno un delegato;
c) deve esercitare con lealtà la propria attività sportiva osservando le norme e le consuetudini;
d) si impegna a conformarsi alle norme e direttive del Coni;
e) è retta, ai fini del riconoscimento sportivo, da Statuto conforme a quanto stabilito dall’art 90 della legge n° 289/2002 e successive modifiche.
4. Gli statuti delle associazioni/società sportive dilettantistiche sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale Coni oppure, con eventuale specifica delega all'US Acli, dalla Presidenza nazionale.

Art. 7

1. Le associazioni/società, cessano di appartenere all’US Acli nei seguenti casi:
a) recesso;
b) scioglimento volontario;
c) mancata riaffiliazione annuale;
d) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell’US Acli a causa di gravi infrazioni alle regole interne dell’Associazione.
Art. 8
1. L’affiliazione all’US Acli avviene tramite la Presidenza provinciale territorialmente competente la quale esamina la domanda della società sportiva e, in presenza dei requisiti statutari, ne determina lo status di “affiliata”, provvede all’inoltro alla Presidenza nazionale la quale, se ne esistono le condizioni, ne trasmette i dati al Coni per il “riconoscimento sportivo” o qualora il Coni deleghi all’uopo l’US Acli, emette il riconoscimento.

 

STRUTTURE E ORGANI

Art. 9
1. Le Strutture dell’US Acli sono:
a) i Comitati provinciali, istituiti dal Consiglio nazionale US Acli su proposta del Consiglio regionale, sentito il parere della Direzione nazionale Acli, qualora abbiano almeno tre associazioni/società affiliate; in Italia coincidono di norma con le Province dello Stato; negli altri Stati l’ambito territoriale è definito in base alle caratteristiche di ciascuna realtà;
b) i Comitati regionali, istituiti dal Consiglio nazionale US Acli, sentito il parere della Direzione nazionale Acli, quando l’US Acli sia presente almeno nel 50% delle province; in Italia coincidono di norma con le Regioni e le Province autonome dello Stato.
2. Sono Organi dell’US Acli:
a) a livello provinciale:
· il Congresso,
· il Consiglio,
· la Presidenza,
· il Presidente,
· i Revisori dei conti,
· la Commissione disciplinare tecnica;
b) a livello regionale:
· il Congresso,
· il Consiglio,
· la Presidenza,
· il Presidente,
· i Revisori dei conti,
· il Collegio dei Probiviri,
· la Commissione disciplinare tecnica;
c) a livello nazionale:
· il Congresso,
· l’Assemblea Organizzativa,
· il Consiglio,
· la Presidenza,
· il Presidente,
· i Revisori dei conti,
· l’Ufficio del Procuratore,
· il Collegio dei Probiviri,
· la Commissione disciplinare tecnica.
Art.10

1. Gli Organi dell’US Acli, a tutti i livelli sono eletti o nominati tra gli iscritti:
a) maggiorenni;
b) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c) che non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;
e) che non ricoprano incarichi in altri Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni che sostengono valori ed iniziative contrastanti con quelli dell’US Acli;
f) che non abbiano in corso controversie giudiziarie nei riguardi del Coni, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli organismi riconosciuti dal Coni o nei riguardi dell’US Acli;
g) che siano regolarmente tesserati al momento della candidatura, ad esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia, che possono essere scelti al di fuori dei tesserati.
2. Gli Organi dell’US Acli, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi alle Acli.
3. Gli Organi che svolgono compiti dirigenti:
a) operano nell'ambito territoriale, definito dagli Organi statutari dell’US Acli, e d’intesa con la corrispondente Presidenza Acli, con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure definite dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
b) attuano le scelte congressuali e gli indirizzi del Consiglio nazionale e degli Organi delle Acli, ricercando sinergie operative con le altre realtà associative e con i Servizi del Movimento aclista;
c) organizzano iniziative formative per gli iscritti e gli aderenti, oltre che per dirigenti, operatori ed animatori;
d) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle possibilità previste dalle leggi e normative nazionali, regionali e locali e di accedere ai finanziamenti del Credito Sportivo o di altri Istituti bancari.
4. Negli Organi dell'US Acli è assicurata un’adeguata rappresentanza delle donne, quale presupposto per promuovere iniziative finalizzate all’espressione e valorizzazione delle loro peculiari sensibilità e soggettività.

5. Tutte le cariche sociali durano quattro anni e il mandato coincide con il ciclo olimpico.

DECADENZA

Art. 11
1. Il Presidente decade in casi di impedimento definitivo, di dimissioni o nel caso di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario.
Se la decadenza deriva da impedimento definitivo, l’esercizio della funzione passa al vice Presidente che provvede alla convocazione del Congresso; se avviene per dimissioni, il Presidente rimane in prorogatio fino alla convocazione del Congresso straordinario; infine nel caso di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario, rimangono in prorogatio sia il Presidente che la Presidenza.
Nel caso di decadenza del Presidente, entro 90 giorni va convocato e celebrato il Congresso straordinario per l'elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Presidenza.
2. La Presidenza decade in caso mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario, di dimissioni contemporanee o non contemporanee nell'arco del quadriennio del 50% più uno dei suoi componenti, di decadenza del Presidente. Nel caso di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario o di dimissioni contemporanee di oltre il 50% dei componenti, il Presidente decade e rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione del Congresso straordinario che deve essere celebrato entro 90 giorni.
In caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio si ha la decadenza della sola Presidenza ed il Presidente, che rimane in carica, convoca il Congresso straordinario per il rinnovo dell'Organo da celebrarsi entro 90 giorni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.
4. Il Collegio dei Probiviri decade in caso di dimissioni contemporanee o nel corso del quadriennio del 50% più uno dei componenti. La decadenza dell'Organo non comporta la decadenza del Presidente né della Presidenza che rimangono in carica e convocano il Congresso straordinario per il reintegro dell'Organo.
5. In caso di dimissioni dei componenti degli Organi collegiali, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell’intero Organo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, purché abbiano ottenuto almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo eletto.
6. La decadenza del Presidente e della Presidenza non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia.

 

ORGANI PROVINCIALI

CONGRESSO PROVINCIALE
Art. 12
1. Il Congresso provinciale è indetto dalla Presidenza provinciale e convocato dal Presidente provinciale:
a) in via ordinaria, alla scadenza del quadriennio olimpico entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'Olimpiade;
b) in via straordinaria, su richiesta della maggioranza delle associazioni/società affiliate nella Provincia o della maggioranza dei consiglieri provinciali, nonché nei casi di decadenza anticipata della Presidenza o del Presidente provinciale.
2. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle affiliate con sede nella Provincia e scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari, e che non siano componenti della Presidenza provinciale.
3. Il Congresso è costituito:
a) dai delegati eletti nelle Assemblee delle affiliate, in applicazione del regolamento deliberato dalla Presidenza provinciale, fatto salvo il diritto di tutte le associazioni/società ad essere rappresentate, sulla base dei seguenti criteri di rappresentanza:
· fino a 100 associati, almeno 1 delegato;
· da 101 a 300 associati, almeno 3 delegati;
· da 301 a 500 associati, almeno 4 delegati;
· da 501 a 1000 associati, almeno 6 delegati;
· da 1001 a 3000 associati, almeno 8 delegati;
· oltre i 3000 associati, almeno dieci delegati;
b) dai delegati dei soci collettivi in misura di 1 per ogni realtà.
4. La convocazione deve essere inviata a tutte le affiliate associazioni/società almeno 60 giorni prima della data del Congresso e deve:
a) indicare il luogo, la data e l’ora di celebrazione del Congresso;
b) contenere il programma dei lavori;
c) indicare la data ultima per la celebrazione dell’Assemblea dei soci e il numero dei delegati da eleggere.
5. Il Congresso provinciale:
a) valuta l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;
b) approva il regolamento congressuale;
c) elegge il Presidente provinciale;
d) elegge la Presidenza provinciale;
e) elegge i componenti il Consiglio provinciale in misura proporzionata al numero degli associati della provincia: fino a 1.000 associati, 8 consiglieri; da 1.001 a 5.000 associati, 10 consiglieri; da 5.001 a 10.000 associati, 14 consiglieri; oltre i 10.000 associati, 18 consiglieri;
f) elegge il Collegio dei Revisori composto da 3 effettivi e da 2 supplenti;
g) elegge i delegati ai Congressi regionale e nazionale con i seguenti parametri di calcolo: per i Congressi regionali almeno 1 delegato ogni 600 iscritti; per il nazionale almeno 1 delegato ogni 1.000 iscritti.
Art. 13
1. ll Congresso provinciale è validamente costituito qualora siano presenti:
a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati che rappresentino almeno il 50% più uno delle associazioni/società;
b) in seconda convocazione, con un qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo delle associazioni/società affiliate.
In caso di seconda convocazione, questa deve avvenire non prima di 20 giorni e non dopo i 30 giorni dalla prima.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.
Art. 14

1. Norme per l’elezione a Presidente provinciale.
Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale gli associati US Acli che abbiano i requisiti previsti dall’art.10 del presente Statuto e siano iscritti da almeno un anno all’US Acli.
Le candidature alla carica di Presidente, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti.
In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere riconvocato e celebrato entro un tempo limite di 90 giorni.
2. Norme per l’elezione della Presidenza e del Consiglio provinciale.
I candidati alla Presidenza e al Consiglio provinciale devono possedere i requisiti previsti dal art. 10 del presente Statuto e essere iscritti da almeno un anno all’US Acli.
Le candidature devono essere presentate, in forma individuale, alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
3. Norme per l’elezione del Collegio dei Revisori.
I candidati a Revisori dei conti, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 10 del presente Statuto e competenze specifiche in materia amministrativa.
Le candidature devono pervenire, in forma individuale, alla Segreteria provinciale 10 giorni prima della celebrazione del Congresso e devono contenere indicazioni specifiche sulle competenze professionali.
Il Congresso elegge con apposita votazione separata il Presidente del Collegio tra coloro che hanno il requisito richiesto dal successivo art. 21 comma 4.
4. Norme per l’elezione dei delegati al Congresso regionale.
Il Congresso elegge i delegati al Congresso regionale secondo le modalità di cui al regolamento regionale.
I candidati al Congresso regionale devono avere i requisiti previsti dall’art. 10, del presente Statuto, ed essere iscritti da almeno tre mesi all’US Acli.
Le candidature devono essere presentate alla Segreteria provinciale almeno 5 giorni prima della celebrazione del Congresso.

5. Norme per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale.
Il Congresso elegge i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità di cui al regolamento nazionale.
I candidati al Congresso nazionale devono avere i requisiti previsti dall’art. 10 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno tre mesi all’US Acli.
Le candidature devono essere presentate alla Segreteria provinciale almeno 5 giorni prima della celebrazione del Congresso.
6. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.
Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

CONSIGLIO PROVINCIALE
Art.15

1. ll Consiglio provinciale è l’Organo di programmazione, controllo e verifica dell’US Acli; in particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell’US Acli.
2. E’ composto, con diritto di parola e di voto, dal Presidente provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale Acli.
3. E’ convocato, per la prima volta, dal Presidente provinciale entro venti giorni dal Congresso con all’ordine del giorno:
a) elezione del Presidente delle riunioni del Consiglio;
b) specificazione delle linee programmatiche indicate dal Presidente provinciale
nella sua candidatura e approvate dal Congresso;
c) approvazione del Regolamento degli Organi provinciali;
d) elezione della Commissione disciplinare tecnica.
4. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per lettera almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l’ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l’ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori, per svolgere le funzioni utili alla vita dell’Associazione indicate dal Regolamento e per:
a) approvare, entro un mese dalla conclusione dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico-finanziario preventivo;
b) approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico-finanziario consuntivo; in caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente e la Presidenza.
c) Reintegrare l’Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale, purché abbiano ottenuto almeno il 50% dei voti dell’ultimo degli eletti.
In caso di dimissioni contemporanee o nell'arco del quadriennio del 50% dei suoi componenti, l'Organo decade e il Presidente convoca il Congresso straordinario per il rinnovo del Consiglio.

5. Il Consiglio provinciale:
a) è validamente riunito ove sia presente la maggioranza dei componenti;
b) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti la Presidenza o su richiesta della metà più uno delle affiliate della provincia. In tale ipotesi la convocazione e la celebrazione devono avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
7. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA PROVINCIALE
Art. 16
1. La Presidenza provinciale è l’Organo esecutivo e di amministrazione dell’US Acli provinciale.
2. E’ composta, con diritto di voto, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, in relazione agli associati eletti dal Congresso. Tra i componenti la Presidenza vengono eletti uno o più vice Presidenti, i Responsabili all’organizzazione ed all’amministrazione. Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, il rappresentante delle Acli provinciali.
3. E’ convocata di norma dal Presidente provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria su richiesta:
a) della metà più uno dei suoi componenti;
b) della Presidenza regionale o nazionale dell’US Acli;
c) della Presidenza provinciale Acli;
La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
4. E’ validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti:
a) sulla definizione degli incarichi dei propri componenti;
b) sull’attuazione del programma definito dal Consiglio;
c) sull’attuazione delle delibere del Consiglio;
d) su forme di collaborazione e/o di partecipazione ad organismi esterni.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
5. Cura l’amministrazione dell’US Acli e i conti economici-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all’approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto.
RAPPRESENTANZA E POTERI
Art. 17
1. Il Presidente provinciale dell’US Acli presiede il Comitato provinciale dell’Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L’US Acli provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell’Associazione.
Art. 18
1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo, di dimissioni o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.
2. Nel caso di più vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente nomina vice Presidente vicario, quello con maggiore anzianità di iscrizione all’US Acli.
Art. 19
1. Il Responsabile all’Organizzazione cura:
a) le procedure di attuazione delle decisioni degli organi dell'US Acli provinciale;
b) la predisposizione e l'inoltro alla Segreteria nazionale dei dati relativi al tesseramento della provincia;
c) la tenuta dei registri dei verbali;
d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio provinciale alle associazioni/società affiliate;
e) la tempestiva informazione agli organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.
Art. 20
1. Il Responsabile all’Amministrazione:
a) tiene aggiornate le registrazioni contabili;
b) mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
d) trasmette al Responsabile nazionale all’organizzazione copia dei rendiconti economici-finanziari approvati dal Consiglio;
e) predispone il conto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.
REVISORI DEI CONTI
Art. 21
1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 componenti supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 e con specifica conoscenza amministrativa.
Esso verifica la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa.
2. Il Collegio redige una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all’ordine del giorno l’approvazione dei conti economici.
3. Partecipa alle riunioni del Congresso, del Consiglio provinciale e della Presidenza provinciale.
4. Il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all’Albo dei dottori commercialisti, viene eletto dal Congresso.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell’Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti, o di decadenza dell’Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
7. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente provinciale.

 

ORGANI REGIONALI

CONGRESSO REGIONALE
Art. 22

1. Il Congresso regionale è indetto dalla Presidenza regionale e convocato dal Presidente regionale:
a) in via ordinaria, alla scadenza del quadriennio olimpico entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello delle Olimpiadi;
b) in via straordinaria:
· su richiesta della maggioranza dei Comitati provinciali della regione, decisa in riunioni appositamente convocate;
· su richiesta della metà più uno delle associazioni/società della regione;
· su richiesta della maggioranza dei componenti della Presidenza regionale;
· per decadenza della Presidenza e del Consiglio regionale.

2. E’ costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali, applicando i criteri minimi di rappresentanza di almeno un delegato ogni 600 associati. Non possono partecipare in qualità di delegati, soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano in corso sanzioni di sospensione o di inibizione, inflitte dagli organi giudicanti, oppure che siano componenti della Presidenza regionale.
3. Il Congresso regionale:
a) valuta l’attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell’US Acli regionale per il quadriennio;
b) determina il numero dei componenti il Consiglio in riferimento ai seguenti parametri:
· fino a 10.000 associati, 8 consiglieri;
· da 10.001 a 20.000 associati, 12 consiglieri;
· da 20.001 a 35.000 associati, 16 consiglieri;
· da 35.001 a 50.000 associati, 18 consiglieri;
· oltre 50.000 associati, 20 consiglieri;
c) elegge:
· il Presidente regionale;
· la Presidenza regionale;
· i componenti del Consiglio regionale;
· 3 Probiviri regionali effettivi e 2 supplenti;
· 3 Revisori regionali e 2 supplenti;
· i componenti il Consiglio nazionale di propria competenza, secondo le modalità definite dal Consiglio nazionale. Il totale dei consiglieri direttamente eletti dai Congressi regionali, deve essere al massimo pari al 50% del totale dei consiglieri eleggibili.
4. La convocazione deve essere inviata a tutti i Comitati provinciali almeno 30 giorni prima del Congresso regionale e deve riportare:
a) il luogo e la data e l’ora di convocazione del Congresso;
b) il programma dei lavori;
c) l’indicazione del numero dei delegati da eleggere da ogni Congresso provinciale.

Art. 23
1. Il Congresso regionale è validamente costituito qualora siano presenti:
a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza del 50% più uno dei Comitati provinciali che hanno celebrato il Congresso provinciale;
b) in seconda convocazione, con un qualsiasi numero di partecipanti purché essi rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
In caso di seconda convocazione, deve avvenire non prima di 20 giorni e non dopo i 30 giorni dalla prima.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.
Art. 24

1. Norme per l’elezione del Presidente regionale.
Possono candidarsi alla carica di Presidente regionale i tesserati in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del presente Statuto, iscritti da almeno due anni all’US Acli.
Le candidature alla carica di Presidente devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso accompagnate da un programma di intenti.
In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere riconvocato e celebrato entro un tempo limite di 90 giorni.
2. Norme per l’elezione della Presidenza e del Consiglio regionale.
I candidati al Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 10 del presente Statuto ed iscritti da almeno un anno all’US Acli.
Le candidature in forma individuale, devono essere consegnate alla Segreteria regionale almeno 20 giorni prima del Congresso.
3. Norme per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale di competenza del Congresso regionale.
I candidati al Consiglio nazionale devono avere i requisiti richiesti all’art. 10 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno un anno all’US Acli.
Le candidature devono essere consegnate alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima del Congresso.
4. Norme per l’elezione del Collegio dei Probiviri.
Il Congresso elegge i componenti del Collegio regionale dei Probiviri in numero di 3 effettivi e 2 supplenti.
I candidati al Collegio dei Probiviri devono avere i requisiti richiesti all’art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale, devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso.

5. Norme per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori.
Il Congresso elegge i componenti del Collegio dei Revisori in numero di 3 effettivi e 2 supplenti.
I candidati al Collegio dei Revisori devono avere i requisiti richiesti all’art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale, devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso.
Il Congresso elegge con apposita votazione separata il Presidente del Collegio tra coloro che hanno il requisito richiesto dal successivo art. 31 comma 4.
6. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.

CONSIGLIO REGIONALE
Art. 25

1. Il Consiglio regionale:
a) è l’Organo di programmazione, controllo e verifica dell’ US Acli; in particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell’US Acli;
b) è composto, con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale, dai componenti eletti dal Congresso regionale e dal rappresentante della Presidenza regionale Acli.
2. Il Consiglio è validamente riunito ove siano presenti la maggioranza dei componenti dei consiglieri. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. E’ convocato dal Presidente regionale la prima volta entro 30 giorni dal Congresso per:
a) eleggere il Presidente delle riunioni del Consiglio;
b) specificare le linee programmatiche indicate dal Presidente regionale al momento della presentazione della candidatura e approvate dal Congresso;
c) approvare il Regolamento regionale;
d) eleggere la Commissione disciplinare tecnica.
4. Successivamente è convocato dal Presidente per lettera almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l’ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l’ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori:
a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per :
· approvare entro un mese dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico-finanziario preventivo;
· approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico-finanziario consuntivo. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decade il Presidente e la Presidenza;
· decide sulle questioni riguardanti la vita dell’Associazione indicate dal Regolamento;
· in caso di impedimento o dimissioni di uno o più consiglieri regionali, delibera il reintegro dell’Organo con i candidati primi esclusi al Congresso, purché abbiamo riportato almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto;
· in caso di dimissioni contemporanee o nell’arco del quadriennio del 50% dei suoi componenti, l’Organo decade e il Presidente riconvoca il Congresso per il rinnovo dell’Organo.
b) in via straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza, della metà più uno degli affiliati della regione o di 1/3 dei consiglieri, dalla Presidenza nazionale US Acli o dalla Presidenza regionale Acli.

5. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei consiglieri assenti.

PRESIDENZA REGIONALE
Art. 26
1. La Presidenza regionale:
a) è l’Organo esecutivo e di amministrazione dell’US Acli regionale;
b) é composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, in relazione alla consistenza organizzativa dell'Associazione, eletti dal Congresso. Tra i componenti la Presidenza vengono eletti uno o più vice Presidenti, il Responsabile all’organizzazione e il Responsabile all’amministrazione;
c) è convocata dal Presidente regionale:
· in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
· in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, della Presidenza nazionale US Acli e della Presidenza regionale Acli;
d) è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti in ordine:
· alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
· all’attuazione del programma definito dal Consiglio;
· all’attuazione delle delibere del Consiglio;
· alla cura dell’amministrazione US Acli e dei conti economici-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all’ approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto;
· alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
2. Alla Presidenza partecipa con diritto di voto, il rappresentante delle Acli regionali.
RAPPRESENTANZA E POTERI
Art. 27
1. Il Presidente regionale dell’US Acli presiede il Comitato regionale dell’Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L’US Acli regionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell’Associazione.
Art. 28
1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di dimissioni, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.
2. Nel caso di più vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina vice Presidente vicario quello con maggiore anzianità di iscrizione all’US Acli.
Art. 29
1. Il Responsabile all’Organizzazione cura:
a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli regionale;
b) la tenuta dei registri dei verbali;
c) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio regionale, ai livelli provinciali;
d) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali, agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.
Art. 30
1. Il Responsabile all’Amministrazione deve:
a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
d) predisporre il conto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
e) trasmettere al Responsabile nazionale all’organizzazione copia dei rendiconti economici-finanziari approvati dal Consiglio.
REVISORI DEI CONTI
Art. 31
1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 del presente Statuto e con specifica conoscenza amministrativa. Esso verifica la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa.
2. Il Collegio redige una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all’ordine del giorno l’approvazione dei conti economici-finanziari.
3. Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Congresso, del Consiglio e della Presidenza regionale.
4. il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all’Albo dei dottori commercialisti, viene eletto dal Congresso.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere dell’Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti di sostituzione o di decadenza dell’Organo, si rimanda alle norme del Codice civile.
7. I revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza del Presidente regionale e/o della Presidenza regionale.

 

ORGANI NAZIONALI

CONGRESSO NAZIONALE
Art. 32
1. Il Congresso nazionale è indetto dalla Presidenza nazionale e convocato dal Presidente:
a) in via ordinaria, alla scadenza del quadriennio olimpico entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi;
b) in via straordinaria:
· su richiesta di almeno sette Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali;
· su richiesta della maggioranza più uno dei componenti la Presidenza nazionale;
· in caso di decadenza anticipata della Presidenza o del Presidente nazionale;
· su richiesta della Direzione nazionale Acli qualora riscontrasse violazioni dello Statuto da parte degli Organi nazionali;
· su richiesta della maggioranza delle associazioni/società affiliate.
2. Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione, da parte degli organi disciplinari e che non siano appartenenti alla Presidenza uscente.
Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale, viene definito nella misura di almeno 1 delegato ogni 1.000 associati.
3. La convocazione deve essere inviata a tutti i Comitati provinciali e regionali, riportare il luogo, la data e l’ora di celebrazione del Congresso e il programma dei lavori. Essa deve essere inviata almeno 120 giorni prima della data del Congresso e deve indicare la data ultima per la celebrazione dei Congressi provinciali e regionali e il numero dei delegati da eleggere in ogni Congresso provinciale.
4. Il Congresso valuta l’attività svolta, definisce gli obiettivi dell’US Acli per il quadriennio ed elegge:
a) il Presidente nazionale;
b) la Presidenza nazionale;
c) i componenti del Consiglio nazionale di sua competenza che, con i consiglieri eletti dai Congressi regionali, completano il numero di 40 consiglieri eletti;
d) il Collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
e) il Collegio nazionale dei Revisori composto da 3 effettivi e 2 supplenti.
5. Il Congresso approva o respinge, in seduta straordinaria se sono presenti delegati eletti nei congressi provinciali che rappresentino almeno i 2/3 degli associati, le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o dai Consigli provinciali, regionali e nazionale.
Art. 33
1. Il Congresso è validamente insediato:
a) in prima convocazione, se sono presenti almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza di almeno il 50% più uno dei Comitati provinciali in cui si sono svolti i congressi;
b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
La seconda convocazione deve avvenire non prima di 20 giorni e non dopo i 30 giorni dalla prima.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.
Art. 34
1. Norme per eleggere il Presidente nazionale.
Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale i tesserati US Acli che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’art.10 e che siano iscritti all’US Acli da almeno cinque anni.
La candidatura a Presidente nazionale deve pervenire alla Segreteria nazionale almeno venti giorni prima della celebrazione del Congresso e deve essere accompagnata da un documento programmatico di intenti.
Ove non pervenga alcuna candidatura valida nel termine previsto, non si procede neppure alla elezione del Consiglio e i Probiviri nazionali e in accordo con le Acli, si dispone il commissariamento che deve avere la durata massima di 90 giorni entro i quali deve essere celebrato un nuovo Congresso.
2. Norme per eleggere la Presidenza e il Consiglio nazionale.
Il Congresso elegge i componenti della Presidenza e del Consiglio Nazionale.
I candidati al Consiglio Nazionale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 9 del presente Statuto e iscritti da almeno due anni all’US Acli.
Le candidature in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 20 giorni prima del Congresso.
3. Norme per eleggere il Collegio dei Probiviri.
Il Congresso elegge i componenti del Collegio nazionale dei Probiviri in numero di cinque effettivi e tre supplenti.
I candidati al Collegio dei Probiviri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale almeno sessanta giorni prima dello svolgimento del Congresso.
4. Norme per eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Congresso elegge i componenti del Collegio nazionale dei Revisori in numero di tre effettivi e due supplenti.
I candidati al Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale almeno sessanta giorni prima dello svolgimento del Congresso.
Il Congresso elegge con apposita votazione separata il Presidente tra coloro che hanno il requisito richiesto come da successivo art. 42 comma 4).
5. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 35

1. Il Consiglio nazionale è l’Organo di programmazione, controllo e verifica dell’ US Acli; in particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell’US Acli.
2. E' composto, con diritto di parola e di voto: dal Presidente nazionale, dai consiglieri eletti dal Congresso nazionale e dai congressi regionali, dai 21 Presidenti regionali e dal rappresentante delle Acli nazionali; alle sedute del Consiglio sono invitati permanenti gli ex Presidente nazionali dell’US Acli.
3. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E’ convocato dal Presidente nazionale la prima volta entro 40 giorni dal Congresso per:
a) eleggere il Presidente delle riunioni di Consiglio;
b) specificare le linee programmatiche definite dal Presidente nazionale nella sua candidatura e approvate dal Congresso;
c) eleggere la Commissione disciplinare tecnica;
d) eleggere l’Ufficio del Procuratore.
5. Successivamente è convocato dal Presidente nazionale per lettera almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l’ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l’ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori:
a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per:
· approvare entro un mese dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico preventivo;
· approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico-finanziario, il conto economico e finanziario consuntivo;
· deliberare la costituzione di nuovi Comitati Provinciali e Regionali in Italia ed in altri Stati;
· approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali;
· in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all’integrazione dell’Organo con i primi esclusi della votazione congressuale, purché abbiano ottenuto almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto;
b) in via straordinaria:
· su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio nazionale con diritto di voto;
· su richiesta di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate;
· su richiesta della Presidenza nazionale Acli;
· su richiesta della maggioranza della Presidenza nazionale US Acli.

6. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei consiglieri assenti.
7. In caso di dimissioni contemporanee o nell’arco del quadriennio del 50% dei suoi componenti, l’Organo decade e il Presidente riconvoca il Congresso per il rinnovo dell’Organo.

PRESIDENZA NAZIONALE
Art. 36
1. La Presidenza nazionale è l’Organo esecutivo e di amministrazione dell’US Acli nazionale.
2. E’ composta da un minimo di 7 ad un massimo di 12 componenti eletti dal Congresso. Tra i componenti la Presidenza viene eletto uno o più vice Presidenti, il Responsabile all’ organizzazione e il Responsabile all’amministrazione.
3. E’ convocata dal Presidente nazionale
a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
b) in via straordinaria, su richiesta:
· della metà più uno dei suoi componenti;
· della Direzione nazionale Acli.
4. E’ validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:
a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
b) all’attuazione del programma definito dal Consiglio;
c) all’attuazione delle delibere del Consiglio;
d) alla cura dell’amministrazione dell’US Acli e del conto economico-finanziario consuntivo e preventivo, portandoli all’ approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il conto economico consuntivo, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto anche se eletti del Consiglio stesso;
e) alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto;
f) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni,
g) all’attuazione di programmi di attività dell’US Acli decisi dal Congresso nazionale;
h) alla nomina di un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocazione del Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
i) all’intervento nei confronti degli Organi provinciali e regionali qualora siano constatate:
· gravi irregolarità nella gestione;
· gravi o ripetute violazioni all’ordinamento sociale;
· l’impossibilità dell’Organo ad operare;
deliberando lo scioglimento del Comitato provinciale o regionale e la nomina di un Commissario che, nel tempo limite di 90 giorni, curi lo svolgimento del Congresso. Nel caso di commissariamento di una Struttura provinciale, deve essere preventivamente acquisito il parere della Presidenza regionale.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
5. Alla Presidenza partecipa con diritto di voto, il rappresentante delle Acli nazionali.
Art. 37
1. Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli Organi provinciali o regionali, i rispettivi Consigli, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Consiglio nazionale.
RAPPRESENTANZA E POTERI
Art. 38
1. Il Presidente nazionale dell’US Acli presiede l’Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l’Associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L’US Acli, nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell’Associazione.
Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena.
In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.
Art. 39
1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di impedimento temporaneo, dimissioni, sostituzione o di decadenza in seguito a impedimento definitivo. Nel caso di più vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina vice Presidente vicario, quello con maggiore anzianità di iscrizione all’ US Acli.
Art. 40
1. Il Responsabile all’ organizzazione cura:
a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli nazionale;
b) la predisposizione e l'inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle
attività;
c) la tenuta dei registri dei verbali;
d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e regionali;
e) la tempestiva informazione alle Presidenze e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.
2. Organizza e presiede l’Assemblea Organizzativa e Programmatica.
Art. 41
1. Il Responsabile nazionale all’Amministrazione, deve:
a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
d) predisporre il conto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.
REVISORI DEI CONTI
Art. 42
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 dello Statuto con specifica conoscenza amministrativa.
Esso verifica la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa.
2. Il Collegio redige una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all’Ordine del giorno l’approvazione dei conti economici-finanziari.
3. Partecipa alle riunioni del Congresso, del Consiglio e della Presidenza nazionale.
4. Il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all’Albo dei dottori commercialisti, viene eletto dal Congresso.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti e le delibere dell’Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, per le sostituzioni e di decadenza dell’Organo, si rimanda al Codice civile.
7. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente nazionale.
ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA
Art. 43
1. L’ Assemblea Organizzativa è convocata dalla Presidenza Nazionale a metà mandato per:
a) verificare l’efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d’iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche;
b) ricercare e suggerire alla Presidenza nazionale strategie ed azioni che mettano in condizione l’US Acli di qualificare i programmi di attività, accrescerne l’efficacia operativa e rispondere ai nuovi bisogni sportivi e motori dei cittadini.
La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto almeno con 20 giorni di anticipo sulla data di celebrazione e deve contenere la data, l’orario e il programma dell’Assemblea Organizzativa.
In caso di seconda convocazione, questa deve avvenire non prima di 20 giorni e non dopo i 30 giorni dalla prima.
2. All’Assemblea partecipano:
a) i Responsabili all’organizzazione, ad ogni livello;
b) i Presidenti provinciali;
c) Il Consiglio Nazionale;
d) la Presidenza nazionale.
3. E’ validamente costituita qualora siano presenti:
a) in prima convocazione almeno la maggioranza degli aventi diritto;
b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
Delibera con voto favorevole del 50% più uno dei presenti.

 

INCOMPATIBILITA’

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE
Art. 44
1. I componenti della Presidenza nazionale e le cariche di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.
2. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva a livello nazionale in organismi riconosciuti dal Coni.
INCOMPATIBILITÀ INTERNE
Art. 45
1. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.
2. La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.
3. I componenti degli Organi di giustizia non possono ricoprire altri incarichi nell’US Acli ne cariche dirigenziali in organismi affiliati.
4. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altri incarichi nell’US Acli ne avere altri incarichi in organismi affiliati.
5. La carica in organismi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
Art. 46
1. Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti con il consenso della maggioranza dei delegati e restano in carica per un mandato, che di regola dura per tutto il quadriennio Olimpico.
2. Una stessa persona può rivestire la medesima carica di Presidente per 8 anni consecutivi, decorsi i quali può essere rieletta per un ulteriore quadriennio, esclusivamente ove abbia il voto favorevole dei delegati che rappresentino i due terzi degli iscritti.

 

ORGANI DI GIUSTIZIA

UFFICIO DEL PROCURATORE
Art. 47
1. L’ufficio del Procuratore, Organo inquirente requirente dell’US Acli:
a) è eletto dal Consiglio nazionale tra persone con esperienza legale e amministrativa scelte anche al di fuori dell’Associazione;
b) è composto da cinque componenti che nominano nella loro prima riunione il Presidente;
c) ha competenza su tutto il territorio nazionale. Di volta in volta il Presidente affida ad un componente l’istruzione del caso;
d) rimane in carica anche in caso di decadenza del Presidente e della Presidenza.
2. All’ufficio del Procuratore devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni allo Statuto o per ogni tipo di violazione all’ordinamento sociale, per le istanze di primo grado. Il Procuratore ha l’obbligo, ricevuta la denuncia, di avvisare il/i denunciato/i dell’avvio di una procedura di indagine che lo/li riguarda/no, di completare l’istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto e di trasmettere la pratica ai Probiviri regionali per le decisioni del caso, dandone segnalazione al denunciante.
Qualora, esaminando un caso, il Procuratore ritenga insufficiente la “notizia criminis”, procede all’archiviazione della pratica comunicandone l’esito al denunciante.
3. Il ruolo di Procuratore può essere esercitato per non più di due mandati.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 48
1. I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell’US Acli , formati da persone che non rivestono altri incarichi nell’US Acli e composti:
a) a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti;
b) a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti.
2. I componenti effettivi, nella prima riunione, eleggono il Presidente che convoca quelle successive.
3. Il Collegio dei Probiviri sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi violazione alle norme associative e alle delibere degli organi dell’US Acli.
4. La Presidenza nazionale e quelle regionali, devono fornire tempestivamente la documentazione loro richiesta dal Procuratore e dai Probiviri.
5. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri per qualunque causa assenti o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.
Qualora l’impossibilità di uno o più componenti diventi definitiva, si procede al reintegro dell’Organo con i primi esclusi della votazione congressuale, purché abbiano ottenuto almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto.
6. Per la validità delle delibere si richiede la presenza di tutti i componenti che deliberano a maggioranza.
7. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Consigli di pari livello.
Collegio regionale dei Probiviri
Art. 49
1. Il Collegio regionale dei Probiviri è l’Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o controversia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:
a) Organi periferici provinciali dell’US Acli facenti capo ad un’unica regione o tra
questa ed una sua provincia;
b) Organi US Acli, a tutti i livelli, e singoli associati tesserati nel territorio regionale;
c) Organi nazionali e periferici US Acli della regione;
d) Organi a livello nazionale US Acli;
e) Organi facenti capo a di diverse regioni US Acli.
2. Il Collegio deve emettere una sentenza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della istruttoria elaborata dal Procuratore.
Collegio nazionale dei Probiviri
Art. 50
1. Avverso le decisione dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado.
2. Il ricorso va presentato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza di primo grado, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Collegio deve esprimere una sentenza nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Le sentenze dei Probiviri nazionali sono definitive e inoppugnabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 56.
4. Il Collegio nazionale dei Probiviri assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’US Acli.
Art. 51
1. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà dell’Organo di appello, su istanza di parte e qualora ricorrano gravissimi motivi, di sospendere del tutto o in parte, l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della decisione impugnata
Art. 52
1. I provvedimenti che i Collegi dei Probiviri possono adottare sono:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
d) l’espulsione dall’US Acli.
2. Per le irregolarità nei confronti dei regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.
3. I Probiviri rimangono in carica anche in caso di dimissioni o decadenza delle rispettive Presidenze.
GIUSTIZIA SPORTIVA
COMMISSIONE DISCIPLINARE TECNICA
Art. 53
1. La Commissione disciplinare, ha giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall’US Acli ai vari livelli.
2. La commissione disciplinare è eletta a tutti i livelli, dal Consiglio di competenza ed è composta da tre giudici effettivi e due supplenti.
3. E’ validamente costituita se sono presenti 3 componenti e delibera, entro il tempo di 30 giorni dall’istruzione della pratica,a maggioranza dei presenti. La commissione non decade nel caso di decadenza del Presidente e della Presidenza.
4. Le sanzioni che essa può infliggere sono:
a) la diffida;
b) la squalifica di entità rapportata alla gravità dell’infrazione commessa;
c) l’ammenda;
d) la partita persa;
e) l’esclusione dalla manifestazione.
Qualora la Commissione ravvisi comportamenti gravemente lesivi delle norme statutarie e dell’ordinamento sociale, trasmette la documentazione al Procuratore per i provvedimenti di competenza.
5. Avverso le decisioni della Commissione disciplinare, si può opporre ricorso ai Probiviri nazionali.
VINCOLO DI GIUSTIZIA
Art. 54
1. Gli affiliati e i tesserati attraverso la sottoscrizione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo Statuto e i regolamenti dell’US Acli in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi dell’US Acli, hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sociale e nei confronti degli affiliati e associati all’ Ente.
3. Gli affiliati e gli associati, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse alla attività sportiva, svolta nell’US Acli, si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle dell’US Acli.
4. La Presidenza nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.
Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all’interessato comunicazione scritta e motivata della propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento, la deroga si ritiene concessa.
5. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di sanzioni disciplinari fino all’espulsione.
COLLEGIO ARBITRALE
Art. 55
1. Gli affiliati e i tesserati riconoscono ed accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di giustizia dell’US Acli.
2. Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in accordo dai due componenti.
3. Qualora uno degli arbitri di parte non fosse nominato o i due arbitri non trovino l’accordo per nominare il Presidente, la competenza per le nomine passa al Collegio nazionale dei Probiviri.
4. Gli arbitri in quanto convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedura.
5. Il lodo, deliberato a maggioranza, deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua firma alla Segreteria nazionale che avvisa le parti.
Il lodo deve contenere anche le modalità di esecuzione dello stesso.
6. Il dispositivo emesso deve essere firmato da tutti gli arbitri; qualora uno non fosse disposto alla firma, è sufficiente quella della maggioranza purché sia scritto che erano comunque presenti tutti e tre gli arbitri, con espressa dichiarazione che l’altro non ha voluto o potuto firmare.
CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT
Art. 56
1. Le controversie che contrappongono l’US Acli a soggetti affiliati o a tesserati, possono essere devoluti, con pronuncia definitiva alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita dal Coni, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni all’Ente, oppure si tratti di questioni non soggette di impugnazione presso gli Organi dell’US Acli, ad esclusione delle controversie tecnico-disciplinari che comportino l’irrogazione di sanzioni inferiori ai 120 giorni e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie, di cui sopra, sono sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato; qualora questa non fosse raggiunta, viene sottoposta ad arbitrato presso la stessa Camera.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio nazionale del Coni.
3. Restano escluse dalla competenza della Camera, tutte le controversie tra soggetti affiliati e tesserati, per le quali siano in corso procedimenti arbitrali in seno all’US Acli.

 

NORME GENERALI

PATRIMONIO
Art. 57
1. Il patrimonio dell’US Acli è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
2. Nell’US Acli, in quanto associazione senza scopo di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli Organi competenti, a favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie.
4. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.
5. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all’US Acli la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l’Associazione è in essere.
6. Le Presidenze provinciali e regionali devono trasmettere alla Presidenza nazionale l’inventario dei beni dell’US Acli di loro pertinenza.
Art. 58
1. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dalla Presidenza.
2. Gli Organi provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 59
1. Lo scioglimento delle Strutture dell’US Acli deve essere deciso in apposite riunioni:
a) per le associazioni/società sportive con le modalità previste dal proprio statuto;
b) per le Strutture provinciali, regionali e nazionale dai rispettivi Congressi.
2. In caso di scioglimento di Strutture provinciali o regionali i loro beni si trasferiscono alla Struttura nazionale.
3. In caso di scioglimento o mancata riaffiliazione di una associazione/società sportiva, essa deve restituire i beni avuti in uso da Strutture dell’US Acli.
Art. 60
1. In caso di scioglimento dell’US Acli, deliberato in apposito Congresso straordinario, la Presidenza nazionale cura il procedimento di dismissione e tutti gli atti relativi, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto economico con fornitori, dipendenti ed enti previdenziali e fiscali.
2. Il patrimonio rimasto, in ottemperanza alle disposizioni di legge, viene devoluto a fini sociali o in alternativa alle Acli.
3. ll Congresso straordinario che delibera lo scioglimento deve raggiungere il quorum di presenze pari ai ¾ degli associati.
4. La delibera di scioglimento deve essere approvata da almeno i 2/3 degli associati partecipanti al Congresso nazionale.
STAMPA
Art. 61
1. “Sport e Lavoro” e “Sport di Tutti” sono gli organi ufficiali di stampa dell’US Acli.
PROCESSI VERBALI
Art. 62
1. Ciascun Organo dell’US Acli, ad ogni livello, designa il Segretario verbalizzante che provvede a redigere il verbale delle riunioni, a sottoporlo all’approvazione nella seduta successiva, a custodirlo in archivio e inviarne copia, per conoscenza, al Responsabile nazionale all’organizzazione.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 63
1. Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso nazionale.
2. La seduta per la modifica dello Statuto è valida se sono rappresentati in Congresso delegati che rappresentano i 2/3 degli associati.
3. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate da Consigli provinciali, regionali e nazionale nonché da Congressi provinciali e regionali ed inviate alla Presidenza nazionale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Congresso, in modo che il Consiglio nazionale possa esprimere un parere di merito.
4. Le decisioni di modifica dello Statuto sono assunte se approvate da almeno il 60% dei delegati al Congresso nazionale.
5. In caso di adeguamento a innovazioni legislative, lo Statuto può essere modificato dal Consiglio nazionale, purché espressamente previsto dalla convocazione.
6. Lo Statuto deve essere trasmesso al Coni per l’approvazione ai fini sportivi.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 64
1. Il presente Statuto è attuato da apposite normative regolamentari:
a) il Regolamento nazionale, approvato dal Consiglio nazionale;
b) Il Regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale e ratificato dal Consiglio nazionale;
c) Il Regolamento provinciale approvato dal Consiglio provinciale e ratificato dai Consigli regionali e nazionale.
Ove i Comitati territoriali non adempiano entro 3 mesi, dalla convocazione del primo Consiglio, a tale impegno provvede il Consiglio nazionale.
Norma transitoria
Tutti gli attuali organi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.
Riferimenti legislativi e normativi:
Codice civile art. 36 e seguenti;
D.Lgs 8/01/2004 n° 15;
D.Lgs 23/7/1999 n° 242;
art. 90 Legge 289/2002 e successive integrazioni;
D.Lgs 4/12/1997 n° 460
Legge n°383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”.